Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15256 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via ei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Rubinetterie Fratelli Frattini S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 70/6/07 del 12/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società avverso un avviso di accertamento IVA. La società non sì è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’Agenzia censura la sentenza impugnata quanto al giudizio di equipollenza dei documenti prodotti dalla società a quelli richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a), ai fini della prova della cessione di beni all’esportazione.

I due motivi sono manifestamente fondati.

Questa Corte ha affermato che l’esenzione dall’I.V.A. per le cessioni di beni destinati all’esportazione, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 3972, n. 633, art. 8, comma 1, postula l’effettivo perfezionamento di tutte le operazioni di esportazione, delle quali assume per intero la responsabilità il cedente, a carico del quale incombe, nella ipotesi di mancato perfezionamento della esportazione stessa (nella specie, per mancato apprestamento del prescritto mod. T2 da parte della dogana di destinazione), alla stregua della disciplina del diritto interno come del diritto doganale comunitario, l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione. Tale prova, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, purchè essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta detta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo (Cass. 6351/02).

Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società e ritenuta idonea dai giudice tributario non proveniva da pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione, cosicchè la sentenza impugnata deve essere cassata, quanto all’accertamento IVA”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito, condannando la società al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società;

compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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