Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15256 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15256 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21709-2013 proposto da:
IMMOBILIARE ITALIAN HOSPITAL GROUP SRL IN
FALLIMENTO 09016181001, in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo
studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

1331

53

,I

Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso la sentenza n. 152/35/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI.F. di ROMA del 30/05/2012, depositata
il 27/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI;
udito l’Avvocato Eugenio Della Valle (delega avvocato Flavio Maria
Musto) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Gianni De Bellis difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
La Immobiliare Italian Hospital Group s.r.l. in fallimento ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa
dalla CTR Lazio n.152135/12 depositata il 27 giugno 2012 che ha
parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso
di accertamento relativo a IVA e altri tributi per l’anno 2006.
Secondo la CTR. il ricorso della società era fondato nei limiti della
detraibilità dei costi, corroborati dalle operazioni negoziali risultanti da atti
notarili quietanzati, risultando esistente la società.Doveva invece ritenersi
legittimo l’accertamento in ordine ai ricavi accertati.
La società contribuente deduce il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione.Prospetta che l’avviso di accertamento aveva
indicato due voci e segnatamente le somme dichiarate dal contribuente e
quelle accertate dall’Ufficio. Peraltro, la società aveva sia pur in ritardo
presentato le dichiarazioni dei redditi, tanto che la concessionaria aveva
provveduto a emettere cartella di pagamento. Da ciò derivava che la
mancata integrale caducazione dell’avviso aveva determinato una
duplicazione di imposte. Non poteva poi dubitarsi, in base alla motivazione
della sentenza impugnata, della legittimità degli importi indicati nella
dichiarazione presentata dalla contribuente e oggetto di liquidazione ai
sensi dell’art. 36 bis dpr n.600/73.Aggiunge che la motivazione della
sentenza era contraddittoria poiché aveva riconosciuto la legittimità dei
costi dedotti dalla società senza annullare l’avviso di accertamento
integralmente. Contraddittorietà che involgeva il contrasto fra dispositivo e
motivazione.
L’Agenzia delle entrate, nel controricorso, premesso che la stessa non
aveva impugnato la sentenza della CTR per essersi formato il giudicato nei
confronti della curatela del fallimento della società contribuente che agiva
in proprio nel presente procedimento, ha dedotto l’inammissibilità della
censura relativa ad un elemento- duplicazione di imposta- per la prima
volta prospettato in sede di legittimità e comunque l’infondatezza del
motivo, riguardando i ruoli emessi l’omesso versamento delle imposte
kic. 2013 n. 21709 sez. MT – ud. 23-04-2015
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23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

dichiarate.
Il motivo è inammissibile per più versi.
La società contribuente ha dedotto il vizio di motivazione senza
specificamente indicare il fatto controverso e decisivo per il giudizio
rispetto al quale la CTR avrebbe dato luogo a motivazione insufficiente o
contraddittoria-Cass.S.U. n. 16528 del 18/06/2008;Cass. n. 2805 del
05/02/2011-. La ricorrente, peraltro, non ha esposto, nemmeno
succintamente, gli elementi dai quali il Collegio avrebbe dovuto inferire
l’originario contenuto della pretesa fiscale per poi verificare il dedotto vizio
di contraddittorietà della motivazione.
L’intera censura, d’altra parte, si fonda su prospettazioni- legittimità della
dichiarazione presentata anche se in ritardo dalla contribuente — e
documenti – cartella di pagamento prodotta inammissibilmente in fase di
legittimità- che non risultano esaminati dal giudice di appello. Nè la
ricorrente ha dimostrato che si trattava di elementi ritualmente inseriti nel
procedimento. Elementi che, in ogni caso, intendono sollecitare
accertamenti di fatto a questa Corte inibiti.
Nessuna contestazione è poi dato cogliere fra dispositivo e motivazione per
come prospettato a pag.6 ult.cpv. del ricorso.
Sulla base di tali argomenti il ricorso va rigettato, tt” eem.Li.~ -4Uf4
/39 AA-1 (lk%
PQM
La Cilkvisti gli a.rtt.375 e 380 bis cpc
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquida in favore dell’agenzia delle entrate in euro 5000,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/ 112.
Cosi deciso il 23.4.2015 nella camera di consiglio della sesta
one civile in
Roma.

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