Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15256 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

15/10/2007, n. 315/07 C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. CIPOLLARO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.M.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bari del 15-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 12.000,00; procedimento presupposto fallimentare: dicembre 1989 – maggio 2007; durata ragionevole: 5 anni, tenendo conto dei numerosi adempimenti da parte della curatela, diretti alla formazione dello stato passivo e successivamente alla liquidazione dell’attivo, nel quale era compreso pure un compendio immobiliare.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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