Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15256 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7259-2016 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3894/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

con ricorso dinanzi alla CTP di Milano D.F.A. impugnava la cartella di pagamento per imposte ipotecarie ed altro per il 2004 e per imposta di registro 2004 emessa a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per “prima casa” per essere stata venduta prima del quinquennio voluto dalla legge senza un successivo riacquisto nell’anno successivo.

La CTP di Milano con sentenza n. 4020/29/2014 accoglieva il ricorso condividendo l’eccezione preliminare proposta dalla ricorrente circa l’invalidità della notifica dell’avviso di liquidazione de quo.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia con sentenza in data 14.9.2015 in accoglimento dell’appello, ritenendo che l’avviso di liquidazione fosse stato regolarmente notificato e nel merito che la contribuente fosse decaduta dalle agevolazioni fiscali, confermava l’atto impositivo impugnato.

Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La controparte si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il contribuente ha da ultimo depositato richiesta di cessazione della materia del contendere, avendo prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e provveduto all’integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia.

Ritenuto che l’adesione del contribuente alta procedura di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione dei processo.

Il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare, quindi, l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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