Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15255 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15255 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21708-2013 proposto da:
IMMOBILIARE JOVINELLI SRL IN FALLIMENTO
08435611002, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio
dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRA LE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

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Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso la sentenza n. 151/35/2012 della COMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 30/05/2012, depositata
il 27/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Eugenio Della Valle (delega avvocato Flavio Maria
Musto) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Gianni De Bellis difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
La Immobiliare Jovinelli srl, in fallimento, ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR
Lazio n.151/35/12, depositata il 27 giugno 2012, che ha parzialmente
accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di
accertamento relativo a IVA e altri tributi per l’anno 2005.
Secondo la CTR il ricorso della società era fondato nei limiti della
detraibilità dei costi, corroborati dalle operazioni negoziali risultanti da atti
notarili quietanzati, risultando esistente la società. Doveva invece ritenersi
legittimo l’accertamento in ordine ai ricavi accertati.
La società contribuente deduce il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione. Prospetta che l’avviso di accertamento aveva
indicato due voci e segnatamente le somme dichiarate dal contribuente e
quelle accertate dall’Ufficio. Peraltro, la società aveva sia pur in ritardo
presentato le dichiarazioni dei redditi, tanto che la concessionaria aveva
provveduto a emettere cartella di pagamento. Da ciò derivava che la
mancata integrale caducazione dell’avviso aveva determinato una
duplicazione di imposte. Non poteva poi dubitarsi, in base alla motivazione
della sentenza impugnata, della legittimità degli importi indicati nella
dichiarazione presentata dalla contribuente e oggetto di liquidazione ai
sensi dell’art. 36 bis dpr n.600/73. Aggiunge che la motivazione della
sentenza era contraddittoria poiché aveva riconosciuto la legittimità dei
costi dedotti dalla società senza annullare l’avviso di accertamento
integralmente. Contraddittorietà che involgeva il contrasto fra dispositivo e
motivazione.
L ‘Agenzia delle entrate, nel controricorso, premesso che la stessa non
aveva impugnato la sentenza della CTR per essersi formato il giudicato nei
confronti della curatela del fallimento della società contribuente che agiva
in proprio nel presente procedimento, ha dedotto l’inammissibilità della
censura relativa ad un elemento- duplicazione di imposta- per la prima
volta prospettato in sede di legittimità e comunque l’infondatezza del
motivo, riguardando i ruoli emessi l’omesso versamento delle imposte
Ric. 2013 n. 21708 sez. MT – ud. 23-04-2015
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CONTI;

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dichiarate.
Il motivo è inammissibile per più versi.
La società contribuente ha dedotto il vizio di motivazione senza
specificamente indicare il fatto controverso e decisivo per il giudizio
rispetto al quale la CTR avrebbe dato luogo a motivazione insufficiente o
contraddittoria-Cass.S.U. n. 16528 del 18/06/2008;Cass. n. 2805 del
05/02/2011-. La ricorrente, peraltro, non ha esposto, nemmeno
succintamente, gli elementi dai quali il Collegio avrebbe dovuto inferire
l’originario contenuto della pretesa fiscale per poi verificare il dedotto vizio
di contraddittorietà della motivazione.
L’intera censura, d’altra parte, si fonda su prospettazioni- legittimità della
dichiarazione presentata anche se in ritardo dalla contribuente – e
documenti – cartella di pagamento prodotta inammissibilmente in fase di
legittimità- che non risultano esaminati dal giudice di appello. Nè la
ricorrente ha dimostrato che si trattava di elementi ritualmente inseriti nel
procedimento. Elementi che, in ogni caso, intendono sollecitare
accertamenti di fatto a questa Corte inibiti.
Nessuna contestazione è poi dato cogliere fra dispositivo e motivazione per
come prospettato a pag.6 ult.cpv. del ricorso.
Sulla base di tal.inamenti il ricorso va rigettatot en.- to.h.1.~-z 51.0.1 R. 1.”tono
U,1
9k4.)’°”-PQM
La “w.,-sun gli artt.375 e 380 bis cpc
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquida in favore dell’agenzia delle entrate in euro 5000,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.PR n.115/20
Cosi deciso il 23.4.2015 nella camera di consiglio della se
,,-.. ione civile in
Roma.
Il ilsidente

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