Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15255 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017), n. 15255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7440-2013 proposto da:
G.P.L., (OMISSIS), G.C.A. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo
studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MICHELE ROCCHETTI;
– ricorrenti –
contro
C.A., Z.C., Z.A., Z.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentati e difesi
dall’avvocato SERAFINO ALBARELLO;
– controricorrentí –
avverso la sentenza n. 2778/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato MERCATI Nicoletta, con delega orale Avvocato
ROCCHETTI Michele difensore dei resistenti, che ha chiesto in primis
integrazione contraddittorio in subordine l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato DI MATTIA Giancarlo con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ALBARELLO Serafino, difensore dei resistenti che ha
chiesto il rigetto del ricorso e non si oppone all’integrazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso in via principale per integrazione
del contraddittorio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che:
G.C.A. e G.P.L. con ricorso del 12 marzo 2013 hanno chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 2778 del 2012, con la quale la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza n. 66 del 2008 del Tribunale di Como che, su domanda dei sigg. G.P.L., G.C.A. G.R.M., R.O. e M.C. aveva dichiarato che gli attori e i convenuti i sigg. Z.B. e Z.A., erano comproprietari pro indiviso del passaggio comune graffato al mappale n. (OMISSIS), dichiarava illegittimo il parcheggio delle autovetture ad opera degli attori sul passaggio e la recinzione di parte del cortile comune destinata a giardino.
1.= In via preliminare è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di G.R.M. e M.C. appellanti e soccombenti, ma non ricorrenti, perchè l’avv. Rocchetti non poteva notificare il ricorso per cassazione a loro, in quanto non controparti e, per altro, a se stesso, perchè li difendeva nel giudizio di appello. Ora trattandosi di causa inscindibile ex art. 102 c.p.c. avente ad oggetto la natura comune di un cortile, è necessario emettere l’ordine di cui all’art. 331 c.p.c. nei confronti degli altri due litisconsorti necessari pretermessi, avendo agito in questa sede solo G.P.L. e G.C.A..
PQM
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.R.M. e M.C., assegnando alla parte ricorrente per la notifica del ricorso il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Secodna Civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017