Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15255 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 17/07/2020), n.15255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 10739/2014, promosso da:

B.D., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Damascelli, presso lo studio del quale, in Roma, via Alberico II,

33, è elettivamente domiciliato.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 39/14/13 emessa Inter partes il

15 maggio 2013, corretta con ordinanza n. 56/14/2013 del 28 ottobre

2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11luglio 2019

dal Consigliere Bruno Gilotta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il parziale

accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. Antonio Damascelli;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avv. Giovanni Palatiello.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con l’avviso di accertamento (OMISSIS) la Direzione Provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate contestò a B.D., commerciante ambulante, sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, 4 comma, un maggior reddito complessivo netto di Euro 27.651,74 dedotto dalla disponibilità della somma, ridotta al 50%, occorsa per l’acquisto, avvenuto nell’anno 2004, di un autofurgone e dalla disponibilità dell’abitazione principale condotta in locazione.

L’accertamento fu impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in ragione dell’errato computo del 50% del prezzo d’acquisto dell’automezzo che, a norma del D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 2, avrebbe dovuto essere escluso per l’intero trattandosi di bene strumentale; e per la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, non essendo stata operata la deduzione ivi prevista.

La Commissione Tributaria Provinciale annullò l’accertamento.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò il ricorso validando l’accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza, così come successivamente corretta da un errore materiale da successiva ordinanza, il contribuente ricorre per duplice violazione di legge (illustrata anche con memoria), essendo stato utilizzato come indicatore di reddito un bene strumentale; e per non essere stata applicata la deduzione d’imposta prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, nel testo all’epoca vigente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, dove l’avvocatura erariale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4-5-6, nonchè del D.M. 10 settembre 1992, in combinato disposto. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 164. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62”, in quanto la sentenza aveva ritenuto indice di maggiore capacità contributiva un bene strumentale, tale risultante dal registro dei beni ammortizzabili, e richiamato impropriamente TUIR, art. 164, che disciplina la deducibilità dei costi dei beni strumentali ma che non vale ad individuare i beni strumentali.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha validato l’accertamento ritenendo che l’acquisto e la disponibilità dell’autofurgone fossero computabili (nella misura del 50%) come indicatori di maggior reddito, risultando aliunde – fatto questo non toccato dal ricorso – sia che il contribuente avesse la disponibilità di un altro furgone per le sue vendite ambulanti sia che, all’opposto, non disponesse di veicoli ad uso “privato”.

Il ricorrente asserisce che la strumentalità del bene – risultando lo stesso iscritto per l’intero suo valore nel registro dei beni ammortizzabili – fosse invece per ciò indiscutibile. Affermazione non condivisibile, sia perchè la natura, strumentale o non strumentale di un bene, dipende dal suo rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall’impresa, e non da quanto dichiarato nelle scritture contatili formate dallo stesso contribuente, sicchè l’Ente impositore mantiene in proposito la sua automa potestà di sindacato e valutazione; sia perchè comunque il sistema tributario pone limiti positivi alla valenza fiscale dei beni strumentali, come fa infatti il TUIR, art. 164, nel disciplinare la totale o parziale deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Non sembra quindi meritevole delle censure mosse la sentenza impugnata che, compiuta nel merito una idonea indagine sul piano fattuale e logico, per un verso ha negato – secondo i principi generali – valore probante alle scritture contabili favorevoli all’imprenditore; per un altro verso ha rispettato i limiti posti dalla normativa secondaria agli elementi indicatori della capacità contributiva, dandone una lettura sistematica; e che si è allineata alla giurisprudenza secondo cui la funzione esclusivamente strumentale all’esercizio dell’impresa del bene acquistato deve essere data dal contribuente, sul quale grava l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi (Cass., 31031/2016; Cass., 14858/18; Cass., 1691/2016).

Il richiamo della sentenza 9549/2011 di questa Corte è, del resto, inconferente.

In questo precedente si è affermato il principio secondo cui la natura strumentale di un veicolo a motore, ai fini della sua esclusione dagli indicatori di reddito, non può essere desunta dalla mera dichiarazione dei redditi del contribuente, ma occorre che il veicolo risulti iscritto nell’elenco dei beni strumentali: affermazione con la quale la Corte ha indicato una condizioni necessaria per l’esclusione del veicoli dagli indici della capacità contributiva, ma non sufficiente al cospetto di elementi che inducano a ritenere inattendibile l’iscrizione fra i beni strumentali.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 11, nel testo applicabile ratione temporis. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62,” perchè la Commissione Tributaria Regionale, nel validare l’atto impositivo, avrebbe commesso l’errore di calcolare la maggiore imposta dovuta senza la deduzione d’imposta prevista dal TUIR, art. 11.

Su questo motivo di gravame, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato di condividere il rilievo dell’Ufficio secondo il quale, avendo accertato un reddito superiore a quello dichiarato ed avendo le deduzioni d’imposta un andamento decrescente con l’aumentare del reddito imponibile, l’avere confermato la deduzione d’imposta esposta dal contribuente in dichiarazione ha comportato l’applicazione di una deduzione maggiore di quella spettante.

Il ricorrente contesta che ciò sia avvenuto e riporta il calcolo dell’imposta netta che non conteggia, pur contemplandola, la deduzione prevista dal TUIR, art. 11, nel testo vigente pro tempore.

Il motivo si traduce sostanzialmente in una questione di merito che esula dalla cognizione della Corte e che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, riguardando un errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di un’operazione, non dà luogo a violazione di norme di diritto sostanziali, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, che avrebbe dovuto essere denunciato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 2399/18; Cass. 795/13).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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