Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15255 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato
BURRAGATO ROSALBA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DEFILIPPI CLAUDIO, CIANFANELLI DEBORAH, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il
25/01/2007 n. 670/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, G.G. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Milano del 10-01-2007, che aveva rigettato il ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Il ricorrente si limita a chiedere alla Suprema Corte che chiarisca se il Giudice possa negare la sussistenza dell’irragionevole durata del processo, fondandosi su non meglio precisati “carichi medi di lavoro”, e se debba computare le fasi della procedura “provocate dall’imputato”, nell’esercizio del proprio diritto di difesa. Si tratta dunque di un mero interrogativo circolare, una sorta di tautologia, senza riferimento alcuno alla concreta fattispecie (per tutte Cass. S.u., n. 26020, del 2008).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011