Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15255 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3363-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.S.GIOVANNI IN

LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO BALDUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

in data 18.2.2013 la Equitalia Sud s.p.a. notificava a M.A. un avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili di sua proprietà per mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali nonchè gli avvisi di intimazione richiedendo il pagamento degli importi recati dalle cartelle.

La contribuente, premettendo di non aver ricevuto le suddette cartelle, proponeva ricorso tanto avverso la iscrizione di ipoteca quanto avverso gli avvisi di intimazione.

La CTP di Bari con sentenza in data 9 settembre 2014, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, confermava l’iscrizione ipotecaria disconoscendo però la pretesa di Equitalia Sud s.p.a. per una delle cartelle di pagamento ed annullando anche l’avviso di intimazione inerente alla cartella medesima.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’agente della riscossione, assumendo che la cartella in questione era stata regolarmente notificata e che in ogni caso la CTP avrebbe errato atteso che per provare la notifica sarebbe sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.

La contribuente inoltre eccepiva l’inammissibilità dell’appello per giudicato

formatosi sulla sentenza del 13.6.2014 della CTP di Bari sulla presupposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Inoltre la Equitalia Sud s.p.a. evidenziava che la CTR di Bari con sentenza n. 153/05/2015 avente ad oggetto la cartella de qua aveva stabilito che la stessa era stata validamente notificata.

La CTR della Puglia con sentenza in data 29.6.2015 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Riteneva che dall’esame della sentenza della CTP di Bari in data 13.6.2014, passata in giudicato, si evince che la notifica della cartella di pagamento in questione non risulta essere stata validamente effettuata.

Ed in ogni caso rilevava che la documentazione prodotta da Equitalia Sud s.p.a. non consente di accertare se il procedimento di notifica sia stato correttamente effettuato. In particolare nel caso di temporanea assenza, come nella specie, è prevista dopo una prima formalità integrativa, costituita dall’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario ad opera del notificatore di un avviso di avvenuto deposito, una successiva formalità ovvero la notizia dell’avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso detta sentenza la Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso la contribuente. Parte resistente depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3,” parte ricorrente censurava la sentenza impugnata, in quanto erroneamente aveva fondato la decisione sull’esistenza del giudicato di cui alla sentenza della CTP n. 1463/15/14 emessa all’esito di un giudizio che aveva ad oggetto il preavviso di iscrizione ipotecaria ed in cui l’omessa notifica della cartella era solo funzionale a supportare la validità del preavviso di iscrizione e non potendo la CTP in quella sede statuire sulla cartella.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione alla notifica della cartella di pagamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento essendo invece la stessa regolarmente effettuata secondo il dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata nel pronunciarsi sul motivo di appello riguardante la inesistenza/nullità di una delle cartelle esattoriali si fonda in primis sull’accertamento di cui alla sentenza resa tra le stesse parti dalla CTP di Bari, ovvero la sentenza n. 1463/15/2014, divenuta irrevocabile. Detta pronuncia che ha ad oggetto l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha invero affrontato e risolto la questione della notifica della cartella di pagamento de qua in quanto necessario passaggio logico-giuridico per pervenire all’accertamento della validità del preavviso di iscrizione ipotecaria, specificamente oggetto del giudizio.

L’accertamento in tal caso non attiene, peraltro, alla semplice affermazione, “incidenter tantum”, di uno dei presupposti logici della decisione, bensì è l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale.

Pertanto deve farsi applicazione del principio, cui si è richiamata la sentenza impugnata, secondo cui in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione (solo) allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (vedi Cass., Sez. 3187/15).

Il secondo motivo, è inammissibile.

Ed invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 11493/18).

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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