Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 24/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F.A.R., elettivamente domiciliato in
Roma, via Poggio Catino 6, presso l’avv. BRANCO Maurizio, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale n.
8950/2007 del 13/11/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“Il contribuente propone ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria centrale che, in riforma della sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ha rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro un accertamento IREPEF e ILOR relativo all’anno 1975.
L’Agenzia della Entrate non si è costituita.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo il contribuente deduce la nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio, in quanto la comunicazione della data dell’udienza sarebbe stata (infruttuosamente) tentata ad un indirizzo diverso da quello indicato nell’atto di costituzione ed altresì diverso dal luogo di effettiva residenza, tenuto conto che esso contribuente risulta iscritto all’AIRE dal 12/6/92.
Il mezzo è manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.
Il contribuente, che risulta da certificazione anagrafica residente all’estero sin dal 12/6/92, all’atto della costituzione dinanzi alla Commissione tributaria centrale, con atto notificato il 6/4/89, aveva indicato di essere residente in (OMISSIS).
Il tentativo (negativo) di notificazione dell’avviso di udienza risulta invece effettuato esclusivamente in (OMISSIS), indirizzo privo, per quanto consta, di qualsiasi collegamento con il contribuente.
Ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32 bis, u.c., applicabile ratione temporis in virtù della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, il trasferimento della residenza all’estero aveva fatto venir meno l’originaria indicazione di residenza nel territorio dello Stato (cfr. Cass. 10300/92), cosicchè la notificazione andava effettuata presso la segreteria della Commissione tributaria, L’assoluta mancanza di notificazione di detto avviso rende la pronuncia nulla”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010