Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12806-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE

TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PETRARCHINI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1262/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA del 13/10/2014, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.M. ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a due motivi la sentenza resa dalla CTR Abruzzo n.1262/2014/02, depositata il 10.11.2014, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità della notifica della cartella di pagamento nei confronti del contribuente, ritenendo assorbite tutte le altre censure proposte dal contribuente avverso l’intimazione di pagamento e l’avviso di accertamento.

Equitalia centro spa si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Esaminando per ragioni di ordine logico il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata rilevazione, da parte della CTR, della nullità della notifica dell’avviso di accertamento dedotta tempestivamente dalla parte contribuente, tale censura è manifestamente inammissibile.

La stessa, invero, pone in discussione la correttezza della pronunzia impugnata nella parte in cui ha condiviso la decisione di primo grado con la quale la CTP, riconosciuta la validità della notifica della cartella – con statuizione non impugnata dalla contribuente in appello – aveva ritenuto assorbite la questione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento. Orbene, rispetto alla pronunzia di assorbimento la questione relativa al mancato esame dell’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento non integra un fatto controverso e decisivo per il giudizio che possa essere aggredito con il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1 nella versione ratione temporis applicabile, semmai ponendo in discussione la correttezza giuridica della decisione impugnata, non integrando l’assorbimento di una questione il concetto di fatto controverso e decisivo per il giudizio alla stregua del n.5 dell’art. 360 ult.cit..

Tali conclusioni resistono alle prospettazioni difensive esposta dalla parte ricorrente in memoria.

La decisione sul secondo motivo assorbe l’esame del primo motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte intimata.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 1800,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% dei compensi per spese generali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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