Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15254 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25067-2013 proposto da:
SCOPEL GIANNI SCPGNN63E18L407K, CORAZZIN GINA
CRZGNI38R501927A, SCOPEL FRANCO SCPFNC68C09L407A,
SCOPEL LORETTA SPLLTT61S64L407L, MICHIELIN DARIO
MCHDRA79T19F443F, in qualità di procuratore speciale dei sig.ri
Gina Corazzin, Loretta Scopel, Gianni Scopel, Franco Scopel,
MICHIELIN MAURIZIO MCHMRZ54H0416351, in qualità di legale
rappresentante di Ferrobeton srl, elettivamente dorniciliati in ROMA,
VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato
MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLA BARDINO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 21/07/2015

t

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AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
temp ore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controritorrente

avverso la sentenza n. 47/05/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 4/02/2013,
depositata 1’11/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
In fatto e in diritto
La CTR del Veneto, con sentenza n.47/07/13, depositata 1’11.3.2013, riformava la
decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso
di rettifica e liquidazione emesso a carico della Ferrobeton s.r.l. e dei suoi danti
causa Corazzin Gina, Scopel Lorena, Scopel Gianni, Scopel Franco e Michielin
Dario per maggiore imposta di registro in dipendenza dell’atto di acquisto di un
fondo edificabile per il quale l’Ufficio aveva rideterminato il valore.
Secondo la CTR l’Ufficio aveva correttamente proceduto alla determinazione
del valore dell’area acquistata — posta al mappale 153- sulla base del valore
omogeneo del fondo limitrofo esistente al mappale 152, inoltre considerando
l’omogeneità di zona (1)2), l’irrilevanza della servitù militare di oleodotto ai
fini dell’edificazione- in ciò l’area differenziandosi da quella di cui al mappale
154 pure esaminata dall’Ufficio- e la circostanza che il diritto reale minore
anzidetto era stato eliminato dalla società acquirente giusta intesa con la Snam
Rete, anteriore alla stipula dell’atto di compravendita. Aggiungeva inoltre che
l’Ufficio aveva provveduto a considerare gli oneri necessari per eliminare tale
servitù.
Le parti contribuenti deducono con il primo motivo la violazione dell’art.51 c.3
dPR n.131/86, avendo l’Ufficio erroneamente utilizzato, ai fini della
determinazione del valore del fondo in esame, un’altra area facente parte della
medesima operazione commerciale, inoltre tralasciando di considerare i valori
di aree edificabili individuati dal Comune di Nervese con DCC del 20.3.2001.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.51 c.3 dPR
n.131/86, non avendo la CTR considerato che lo spostamento della servitù si
era consolidato in epoca successiva all’atto di compravendita.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile e comunque infondato.

Ric. 2013 n. 25067 sez. MT – ud. 22-04-2015
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in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289″.- Domanda che, per stessa
ammissione delle parti contribuenti, non era mai pervenuta all’Agenzia per un
disguido.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
favore dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 1500,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 22.4.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

Tale censura, fondandosi sulla circostanza che l’area oggetto dell’atto di
compravendita utilizzata dall’Ufficio ai fini della determinazione del valore del
fondo faceva parte di un’operazione commerciale unitaria non può in alcun
modo essere presa in esame proprio perché introduce elementi fattuali che non
possono essere posti al vaglio di questa Corte, nemmeno risultando che gli
stessi fossero stati prospettati nelle forme di rito al — ed esaminati dal- giudice
di merito.
In ogni caso, a sostegno della correttezza dell’operato del giudice di appello, va
detto che l’art.51 c.3 dPR n.131/86 consente la determinazione del valore del
bene facendo riferimento, testualmente, “ai valori degli “stessi immobili” o di
altri di analoghe caratteristiche, senza in alcun modo impedire il riferimento ad
atti negoziali che hanno ad oggetto terreni limitrofi, anzi ritenuti idonei a
giustificare la rettifica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Lo stesso prospetta l’erroneità
della decisione rispetto a un documento attestante fatti per la prima volta posti
all’attenzione di questa Corte, non risultando dal ricorso che gli stessi erano
stati posti all’esame del giudice di merito nelle forme di rito.
E’ solo il caso di rilevare che non si può in alcun modo ipoti77are l’intervenuta
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.39 c.12 D.L. n.98/11, il quale
presuppone l’esistenza di una domanda da parte del contribuente – “Al fine di
ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli
impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del
procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a
20.000 curo in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del
1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario

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