Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6774-2014 proposto da:

F.F., D.G.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MARIA DE

GREGORIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI

7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALBANESE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BALESTRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5088/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato DE GREGORIO Giulio Maria, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’estinzione;

udito l’Avvocato ALBANESE Roberto, difensore della resistente che ha

chiesto l’estinzione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

D.G.R. e F.F. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata l’1/10/2013, con la quale, in sede di rinvio, a seguito della sentenza n. 12177/03 di questa Corte, che ebbe a cassare la sentenza n. 2030/1999 della medesima Corte locale, decidendo sull’appello proposto da M.L. nei confronti di D.G.R. e Fo.Fe., al quale ultimo, nelle more deceduto, erano subentrati D.G.R., Fa. e F.F., avverso la sentenza n. 2094/1997 del Tribunale di Roma, ordinò agli appellati l’integrale ripristino dello stato dei luoghi e li condannò al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 90.000.

Resiste con controricorso M.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con rituale atto del 27/2/2017 i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio di legittimità per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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