Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7456-2019 proposto da:

CFC GROUP S.R.L. (già CFC COSTRUZIONI S.R.L.), rappresentata e

difesa dall’Avvocato ANTONELLA ARDITO e dall’Avvocato ORESTE

CARDILLO, presso il cui studio a Napoli, via S. Lucia 29,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GAVARINI MACCHINE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato LAURA

VOLPI e dall’Avvocato SANDRO PONZIANI, presso il cui studio a Città

di castello, corso Vittorio Emanuele 38, elettivamente domicilia,

per procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 124/2019 del

TRIBUNALE DI PERUGIA, depositata il 28/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale PEPE ALESSANDRO, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. il tribunale di Perugia, con decreto del 5/122011, ha ingiunto alla CFC Costruzioni s.r.l. di pagare alla Gavarini Macchine s.r.l. la somma di Euro 7.727,50, oltre interessi:

1.2. la CFC Costruzioni s.r.l. ha proposto opposizione avverso tale decreto eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del tribunale sul rilievo che le parti, in data 2/9/2010, avevano sottoscritto l’ordine n. 106/2010 per il noleggio di una gru a torre e che nel punto G di tale contratto era previsto che, per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione dello stesso, la competenza spettava esclusivamente al foro di Pozzuoli;

1.3. la società opposta si è costituita in giudizio deducendo, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, che quanto statuito al punto G del modulo contrattuale predisposto su carta intestata alla CFC Costruzioni s.r.l. non era mai stato sottoscritto dalla Garavini Macchine la quale, in ogni caso, ne disconosceva le sottoscrizioni, e che l’unico contratto intercorso tra le parti, vale a dire quello redatto su carta intestata dell’opposta recante la data del 3/8/2010, trasmesso nella medesima data all’opponente e dalla stessa sottoscritto e restituito il 2/9/2010, prevede espressamente che il foro competente a decidere su eventuali controversie fosse quello in cui ha sede l’azienda noleggiatrice;

1.4. il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dall’opponente e, decidendo sul merito, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

1.5. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato come dalla documentazione prodotta in giudizio si evinceva che: – “il rapporto contrattuale ha avuto inizio a seguito della sottoscrizione da parte dell’opponente del contratto di noleggio datato 3 agosto 2010…”; – “l’opposta solo dopo aver ricevuto il modulo contrattuale sottoscritto ha provveduto in data 3 settembre 2010 alla consegna del mezzo noleggiato”; – l’opposta, quindi, ha dato esecuzione al contratto di noleggio in data anteriore rispetto alla data (e cioè l’8/9/2010) in cui l’opponente ha dichiarato di aver ricevuto (tramite fax) il contratto di noleggio n. 106/2010 alla stessa intestato; – “è dunque chiaro che a tale momento risultava in essere tra le parti il contratto datato 3 agosto 2010 il quale era pienamente valido ed efficace”; ha ritenuto che, “in virtù dell’art. 15 del contratto dalle parti sottoscritto e datato 3 agosto 2010”, “il foro competente è quello dove ha la sede l’azienda noleggiatrice”;

2.1. la CFC Group s.r.l. (già CFC Costruzioni s.r.l.), con ricorso notificato il 27/2/2019, ha proposto, avverso tale sentenza, regolamento di competenza;

2.2. la ricorrente, in particolare, con l’unico motivo che ha articolato, ha lamentato la violazione della disciplina prevista dall’art. 1341 c.c., comma 2, e dall’art. 1342 c.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’eccezione d’incompetenza che la stessa, quale opponente, aveva sollevato;

2.3. il tribunale, invero, ha osservato la società ricorrente, non ha considerato che il contratto intercorso tra le parti non è quello contenuto nella proposta di noleggio del 3/8/2010, come ritenuto dal tribunale, ma, al contrario, come confermato dalla transazione stipulata il 18/7/2011 e dalle missive successivamente trasmesse dalla stessa opposta, il contratto previsto dall’ordine di noleggio n. 106/2010 in data 2/9/2010, il quale, tra le condizioni generali di contratto, comprende una clausola, che l’opposta ha debitamente sottoscritto e pienamente conosciuto, di deroga convenzionale alla competenza;

2.4. tale clausola, in effetti, ha proseguito la ricorrente, ha espressamente previsto che “per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente ordine di fornitura resta stabilita per espresso accordo delle parti la competenza esclusiva del Foro di Pozzuoli (Na)”, in tal modo dimostrando la volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge e di concentrare presso il tribunale di Napoli qualunque controversia potesse derivare dal contratto;

2.5. nel caso in esame, quindi, ha concluso la ricorrente, la previsione di un foro convenzionale ha determinato l’incompetenza del tribunale di Perugia in favore del tribunale di Napoli;

2.6. la Gavarini Macchine s.r.l. ha resistito con memoria difensiva nella quale, per un verso, ha dedotto che il tribunale aveva correttamente ritenuto che il rapporto contrattuale aveva avuto inizio con la sottoscrizione da parte della società CFC s.r.l. del contratto di noleggio datato 3/8/2010, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 1321 c.c., nel quale, all’art. 15, è stato espressamente previsto che il foro competente è quello in cui ha sede l’azienda del noleggiatore con esclusione di qualsiasi altro, e, per altro verso, ha eccepito che l’ordine di noleggio n. 106/2010 non è mai stato sottoscritto dal legale rappresentante della società opposta, il quale, infatti, ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta, essendo stato vistato per un mero errore dall’impiegato che lo ha ricevuto, privo dei poteri di firma;

2.7. le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO

che:

3.1. il ricorso è infondato;

3.2. la determinazione della competenza, invero, dev’essere fatta alla stregua dei fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti stessi dallo stesso avanzate, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Cass. n. 29266 del 2017);

3.3. ciò comporta, in particolare, che, ove la parte convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012);

3.4. nè al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all’art. 20 c.p.c., non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite – nella specie neppure dedotto – alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012);

3.5. ove l’attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la competenza resta, pertanto, radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poichè è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all’accordo stesso (Cass. n. 7182 del 2014);

3.6. in effetti, ai fini della decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (Cass. n. 3845 del 2014);

3.7. nel caso in esame, come emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo, che contiene la domanda ed i relativi fatti costitutivi, la Gavarini Macchine s.r.l. aveva espressamente chiesto che fosse ingiunto alla CFC Costruzioni s.r.l. il pagamento, in suo favore, della somma di Euro. 7.727,50, oltre interessi, in forza del contratto di noleggio recante la data del 3/8/2010 e, come accertato in fatto dal tribunale, ricevuto dalla opposta dopo che la CFC Costruzioni s.r.l. l’aveva, a sua volta, sottoscritto: alla luce del quale, pertanto, come correttamente ritenuto (ed, in ogni caso, accertato anche ai fini previsti dall’art. 38 c.p.c., comma 4) dal tribunale, dev’essere determinata la competenza, a nulla, invece, potendo – almeno a tal fine – rilevare nè le contestazioni sollevate dalla società convenuta in ordine all’effettiva stipulazione (e alla validità) di tale contratto, nè la deduzione che la stessa ha sollevato circa la valida stipulazione tra le parti di un altro (e diverso, almeno sul punto) contratto, che la transazione intercorsa con la controparte in data 18/7/2011 avrebbe ratificato;

4. il ricorso dev’essere, pertanto, respinto, con rimessione al merito delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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