Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVIERI GIANCARLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CONCERIA SILPAR S.P.A. (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del Curatore dott. N.P., domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BUONFIGLI ACHILLE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V. chiedeva in via tardiva l’ammissione al passivo in via privilegiata del Fallimento della conceria SILPAR, dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19 giugno 1191, dell’importo di L. 107 milioni, asseritamente dovuto quale corrispettivo per attività di consulenza e marketing effettuata per la società poi dichiarata fallita.

Si costituiva il Curatore fallimentare, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita con produzione di documenti ed assunzione di prove orali.

Con sentenza n. 553/2000, veniva rigettato il ricorso del B., e lo stesso condannato a rifondere le spese di lite alla controparte.

Proponeva appello il B.; la Curatela si costituiva, contestando le argomentazioni dell’appellante. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 18/6/2005, ha respinto l’impugnazione e condannato l’appellante a rifondere al Fallimento le spese del grado. La Corte territoriale, a base della decisione, ha evidenziato che il B. non aveva fornito la prova della esistenza dei crediti per prestazioni professionali, ulteriori rispetto a quelli già esaminati in occasione della insinuazione tempestiva e della prima tardivamente proposta, in quanto le prove testimoniali e la documentazione prodotta avevano sostanzialmente confermato la prestazione di attività, ma non consentivano di ritenere provata l’effettiva entità delle prestazioni stesse, e quindi, di valutare il diritto della parte all’ammissione al passivo per importi superiori a quelli già riconosciuti; a ciò si accompagnava l’argomento logico, costituito dalla circostanza che il B., sia nella dichiarazione indirizzata al Commissario giudiziale del concordato che nelle istanze, tempestiva e tardiva,non aveva fatto cenno all’ulteriore credito fatto valere nel giudizio, essendo del tutto inverosimile la tesi di una mera dimenticanza in merito; nè infine era rilevante il riferimento ai due assegni contenuto nell’ulteriore missiva diretta alla SILPAR, in quanto la successiva condotta del B., manifestata con la lettera inviata al Commissario giudiziale e le richieste di insinuazione, inducevano a dubitare dell’esistenza dell’ulteriore credito.

La Corte territoriale ha pertanto ritenuto inammissibile la chiesta consulenza tecnica, in quanto meramente esplorativa.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il B., affidato a due motivi. Si difende con controricorso il Fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. Fall., art. 101, alla stregua del principio enunciato nella sentenza resa a Sezioni Unite, n. 108 del 2000, secondo cui la parcellizzazione del credito fatta valere con successive azioni giudiziarie, non trova ostacolo nell’eventuale giudicato formatosi con riguardo ad una precedente domanda, principio che potrebbe affermarsi, secondo il ricorrente, anche nel procedimento di verificazione dello stato passivo, e che la Corte d’appello non ha condiviso, senza alcuna concreta motivazione.

1.2. – Col secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 116 e 345 c.p.c., per avere la corte territoriale affermato del tutto genericamente e contraddittoriamente che le prove testimoniali e documentali non consentivano di affermare l’entità delle prestazioni, mentre a fronte della prova di avere svolto attività di consulenza tecnica di marketing per la società poi dichiarata fallita, non aveva alcun rilievo il dubbio sull’ammontare effettivo del credito, attesa la prova per tabulas riscontrabile con riguardo agli assegni firmati dalla Silpar, e comunque, ove fossero residuati dubbi sull’ammontare del credito, si sarebbe dovuto ammettere la chiesta C.T.U..

2.1.- Il primo motivo del ricorso è infondato.

E’ consolidato il principio, secondo cui l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva, le pregresse decisioni riguardanti l’insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno e che quindi un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del “petitum” e della ” causa petendi”) da quello fatto valere nell’insinuazione ordinaria, fermo restando che ad integrare la diversità della domanda non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito (così Cass. 24049/06, 7661/06,13590/01).

E tale principio è stato applicato dalla Corte di merito. Il ricorrente invoca la sentenza delle Sezioni Unite, 108/2000, secondo la quale, in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma ,dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore, senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

Tale principio è stato seguito nelle successive pronunce 389/00 (resa a sezioni unite), 21689/05 e 15807/05, ma disatteso dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite, 23726 del 2007.

Ciò posto, anche a tacere da detto ultimo arresto, è di chiara evidenza la diversità della fattispecie in fatto valutata nella pronuncia 108/2000 (si trattava di creditore che agiva espressamente per il pagamento di una parte del maggior credito, indicato nell’ammontare globale, con espressa e contestuale riserva di agire per il residuo), mentre nel caso, il B., già ammesso al passivo in privilegio sulla base di tempestiva istanza per il credito relativo a prestazioni professionali, aveva presentato istanza tardiva, accolta e con secondo ricorso L. Fall., ex art. 111, aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’importo di L. 107.000.000, sempre quale corrispettivo per consulenze tecniche e di marketing effettuate nei confronti della società, con ciò ricorrendo a ben due “aggiornamenti” delle proprie richieste rispetto a quella iniziale.

2.2.- Il secondo motivo di ricorso è infondato. Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione (la cui formulazione pur potrebbe prestarsi in prima battuta al rilievo di genericità delle contestazioni, atteso che il ricorrente ha fatto valere una generica violazione dell’art. 116 c.p.c., senza indicare quale criterio interpretativo sarebbe stato violato, o quale non sarebbe stato applicato o come sarebbe stato alterato l’ordine dei diversi criteri), va in ogni caso rilevato che le censure indicate muovono da una palese errata ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Corte anconetana, la quale, muovendo dagli specifici oneri probatori gravanti sul B. ( specifiche prestazioni a cui riferire il vantato credito, e diversità delle stesse rispetto a quelle già riconosciute dalla Curatela), ha concluso per il mancato assolvimento, atteso che le prove testimoniali e documentali provavano si l’espletamento di attività, ma, in carenza della prova delle precise pattuizioni tra le parti in relazione ai compensi per l’attività svolta ed ai presupposti del riconoscimento, non consentivano di stabilire se le prestazioni svolte comportassero un credito maggiore rispetto a quanto già riconosciuto. La Corte anconetana ha altresì valorizzato l’argomento logico già tenuto presente dal primo Giudice, ossia la non credibilità della dimenticanza del credito in oggetto in sede di insinuazione tempestiva e di prima insinuazione tardiva, nè a diversa conclusione portava la lettera indirizzata alla SILPAR con indicazione dei due assegni, alla stregua del comportamento successivo della parte, (missiva al Commissario giudiziale e domande di ammissione, prima tempestiva e poi tardiva).

Non è pertanto corretta la lettura offerta dal ricorrente della ratio decidendi della Corte del merito, che non ha affatto ritenuto la mancanza del quantum delle prestazioni, eventualmente surrogabile con il ricorso alla C.T.U. o ad elementi documentali (i due assegni a firma SIPAR prodotti), ma ha valorizzato come, non risultando provati i patti tra le parti sulla corresponsione del compenso, la prova della prestazione di attività non offrisse la necessaria evidenza che dette prestazioni fossero diverse rispetto a quelle per cui vi era stata già ammissione al passivo.

Le argomentazioni addotte dalla Corte del merito non sono nè generiche nè contraddittorie, ed a fronte della carenza di prova sulla diversità delle prestazioni fatte valere come titolo della insinuazione tardiva, la consulenza tecnica avrebbe assunto valenza del tutto esplorativa, in quanto non intesa a fornire al Giudice cognizioni tecniche non in suo possesso, ma a supplire a carenza probatoria della parte.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il B. a rifondere al Fallimento le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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