Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15254 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15067-2014 proposto da:
EDILFER SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORETTI 88,
presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BIANCHI SCHIERHOLZ,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MELONI, MASSIMO
OCCHIENA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2013 della COMM. TRIB. REG. SARDEGNA,
depositata il 12/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
Fatto
RITENUTO
CHE:
in data 2.12.2005 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di (OMISSIS), a seguito di verifica della Guardia di Finanza presso la sede della società, notificava alla Edilfer s.r.l. due avvisi di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, con i quali contestava per i periodi di imposta 1999 e 2000 maggiori ricavi e maggior reddito d’impresa liquidando le imposte e le sanzioni.
Impugnati detti atti con separati ricorsi, la CTP di Nuoro con sentenza in data 27 giugno 2007 li accoglieva parzialmente.
La CTR di Cagliari con sentenza in data 12 aprile 2013 rigettava il ricorso della contribuente ritenendo legittima la verifica induttiva pura ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio rettificando la percentuale di sfrido dal 2% al 6%.
Avverso detta sentenza la società contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Parte ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
la ricorrente in data 2.10.2017 ha inviato all’Agenzia delle Entrate le istanze ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, per la definizione del presente procedimento riguardante gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1999 e 2000;
la ricorrente, inoltre, ha depositato memoria datata 5 settembre 2019 con la quale ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al sopra citato D.L. n. 50 del 2017.
Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato art., comma 10, quarta parte. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).
Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021