Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15253 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21718/2008 proposto da:

LORA DI LEONE LOREDANA & C. SAS, già LORA SRL, in persona del

socio

accomandatario nonchè legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPISI Roberto,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE – UFFICIO di CESENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 21/06/07, depositata il 26/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello della LO.RA. s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Cesena. Ha motivato la decisione ritenendo provato il rapporto di lavoro irregolare e la data di inizio di esso e che non fosse contraria alla Costituzione la norma che fa risalire ai fini delle sanzioni il rapporto di lavoro irregolare primo gennaio dell’anno di accertamento, salva prova contraria del datore di lavoro, che nella specie non era stata data.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la società, non si è costituita l’intimata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario affermato dalla Corte Cost. con sentenza n. 130 del 2008.

Il ricorso è inammissibile perchè sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato interno. Il primo giudice, pronunciando sul merito, ha ritenuto implicitamente la propria giurisdizione. Come risulta dalla sentenza e confermato dall’esposizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso per cassazione questo capo della sentenza della CTP non è stato appellato, sicchè su di esso si è formato il giudicato, cfr. SS.UU. n. 19495/08.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione al valore probatorio dei verbali degli ispettori dell’INPS, con il terzo l’illogicità della motivazione in relazione al fatto che il datore del lavoro avrebbe affermato l’inizio del lavoro irregolare al 30.7.2004, circostanza non contenuta nel verbale.

I due motivi sono inammissibili perchè non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa parte dal principio affermato da Corte Cost. n. 144 del 2005 che riteneva incostituzionale la L. n. 73 del 2002, art. 3, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio in data successiva al 1 gennaio dell’anno dell’accertamento, ma rileva che la datrice di lavoro non aveva dato alcuna prova al riguardo e quindi ha confermato le sanzioni commisurate a tale data di inizio. La circostanza accertata direttamente dagli ispettori è la presenza al lavoro di una lavoratrice non iscritta nei libri matricola e paga, circostanza sulla quale il verbale fa piena prova, e peraltro non contestata.

La data di inizio del rapporto al 1 gennaio dell’anno dell’accertamento è stata presunta per legge mancando la prova contraria. Non sono in questione, quindi, gli accertamenti degli ispettori del lavoro sulla data di inizio nè le dichiarazioni del datore di lavoro sul punto perchè la data di inizio è, come si è detto, presunta per legge in mancanza di prova contraria e questa non è stata neppure allegata nel ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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