Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15253 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso l’avvocato

IOVANE CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARTIANI GABRIELLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NAVYCLUB S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIBIA 120, presso l’avvocato BELLIENI SERGIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2820/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO IOVANE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato SERGIO BELLIENI (con procura non

notarile apposta in calce al ricorso notificato) che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alle SS.UU.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla Navyclub s.r.l. per il pagamento di L. 71.330.000, oltre agli accessori, somma dovuta a titolo di restituzione di mutuo. Contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto l’opposizione, il M. propose appello, deducendo il difetto di legittimazione della società, dichiarata fallita prima del ricorso per ingiunzione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 23 giugno 2005, respinse il gravame, osservando che i documenti a dimostrazione dell’asserito fallimento della controparte erano stati prodotti tardivamente, e che l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del fallito è posto a tutela della massa dei creditori, non può essere rilevato d’ufficio nè su eccezione dell’altra parte.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il M. per due motivi.

La società non ha depositato controricorso ma ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si censura, per violazione della L. Fall., artt. 43 art. 75 c.p.c. e art. 2697 c.c., l’affermazione del tribunale, che il difetto di legittimazione processuale del fallito non è rilevabile d’ufficio nè su eccezione dell’altra parte. Con il successivo motivo, intrinsecamente collegato al precedente, si denuncia un difetto di motivazione sulla conoscenza dell’azione in corso da parte del fallimento.

I due motivi censurano il secondo dei due argomenti con i quali il giudice di merito ha motivato il rigetto dell’appello, e precisamente quello per il quale li difetto di legittimazione processuale degli organi della società ad agire per il recupero del credito della società, dopo la dichiarazione di fallimento, non può essere eccepito dall’altra parte nè rilevato d’ufficio. Il ricorso non sottopone ad alcuna censura il primo argomento esposto della corte territoriale a motivazione del rigetto dell’appello, e cioè che i documenti attestanti la sottoposizione della società alla procedura fallimentare non potevano essere presi in esame, perchè prodotti tardivamente. Tale argomento non solo costituisce autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, tale da sorreggere anche da sola la decisione, ma pone una questione di fatto pregiudiziale all’esame della questione di diritto sollevata con il ricorso, perchè solo laddove l’intervenuto fallimento della società fosse stato accertato dal giudice di merito la questione posta dal ricorso potrebbe essere utilmente discussa. L’omessa impugnazione del rilievo della corte territoriale circa la tardività del deposito dei documenti rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza, e quindi inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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