Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15252 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15252 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16993-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PAGNONI DANIELA;

– intimata avverso la sentenza n. 107/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA dell’8/05/2012, depositata
15/05/2012;

il

a

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la
sentenza resa dalla CTR Lombardia n.10712012/63, depositata il 15.5.2012. La
CTR, in riforma della pronunzia di primo grado, ha accolto quello proposto da
Pagnoni Daniela contro la cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno 2003,
emessa sulla base di un precedente avviso di accertamento notificato alla
società Com. ti s.a.s., della quale la suddetta, già socia accomandante nell’anno
2003, era divenuta accomandataria al momento della notifica dell’atto
esecutivo.
Secondo il giudice di appello la decisione impugnata, avendo ritenuto
inammissibile il ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’atto
presupposto, tralasciando di considerare che la cartella non poteva essere
emessa nei confronti della Pagnoni, socia accomandante nell’anno 2003.
L’Ufficio avrebbe quindi dovuto rivolgere la propria pretesa nei confronti della
società ed eventualmente dei soci illimitatamente responsabili, posto che
l’accomandante, una volta versata la propria quota, non aveva alcuna
responsabilità nei confronti dei terzi creditori del sodalizio. Questi ultimi,
avrebbero unicamente potuto pretendere, in via surrogatoria, il versamento della
quota ove l’associato non vi avesse autonomamente provveduto. Per tali ragioni
il ricorso della contribuente era ammissibile.
L’Agenzia delle entrate, con il primo motivo, deduce la violazione dell’art.2313
c.c. Aveva errato il giudice di appello nel ritenere rilevante ai fmi del sorgere
dell’obbligazione tributaria l’anno di imposta al quale si riferiva la pretesa,
dovendosi piuttosto considerare il periodo di emissione della dichiarazione dei
redditi, nel caso di specie coincidente con quello in cui la Pagnoni era divenuta
socia accomandataria della società.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce il vizio di nullità della sentenza per
violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato. La
Pagnoni, nell’atto di appello, si era limitata a chiedere che il ricorso introduttivo
fosse dichiarato ammissibile. La CTR, accogliendo il ricorso, era andata dunque
oltre il perimetro della domanda proposta in appello.
Con il terzo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art.19 d.lgs.n.54611992,
in quanto la Pagnoni, destinataria dell’avviso di accertamento emesso nei
confronti della società e alla stessa notificato, non aveva proposto alcuna
impugnazione avverso tale atto e non poteva, pertanto, far valere in sede di
impugnazione della cartella vizi diversi da quelli propri della medesima ed
invece riconducibili all’altro presupposto.
Il primo motivo è manifestamente fondato e assorbe l’esame degli altri.
Giova ricordare che sul piano civilistico il socio di società commerciali di
persone è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, anche tributarie,
esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt.2290, 2291,
2269, 2267, 2300 cod.civ.). La sua responsabilità è diretta, ancorché sussidiaria
(art.2304) ed è illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota per gli
accomandanti (art.2313 cod.civ.) salvo il caso d’ingerenza che lo espone a
Ric. 2013 n. 16993 sez. MT – ud. 22-04-2015
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CONTI.

responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali e non solo per quelle
derivati dagli atti compiuti (art.2318 cod.civ.). Ne consegue che l’imperfetta
personalità giuridica della società di persone si risolve in quella propria dei soci
e finisce con il far diventare dei medesimi i debiti della compagine sociale.
Deve quindi ritenersi che laddove il socio assuma la qualità di accomandatario
lo stesso rimane esposto a responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni
sociali e non solo per quelle sorte dopo l’acquisizione di tale qualità. In questa
direzione si spiega la legge fallimentare che estende all’accomandatario (e
all’accomandante ingeritosi) il fallimento della società per l’intera massa
passiva comunque formatasi nel tempo. Nella medesima prospettiva si ritiene
che il socio che entra a far parte di una s.n.c. risponde illimitatamente di tutte le
obbligazioni sociali, anche di quelle sorte precedentemente al suo ingresso.
Orbene, sulla base di tali premesse deve ritenersi che nella s.a.s. il socio
accomandante che diventa accomandatario è tenuto a rispondere
illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte
precedentemente al mutamento di ruolo.
In base alle superiori considerazioni, deve ritenersi errata la decisione
impugnata con cui si è esclusa la responsabilità del socio divenuto
accomandatario per debiti fiscali sorti quando il medesimo soggetto ricopriva la
carica di accomandante.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbiti gli altri, il gravame va accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata.
Non ricorrendo ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere
decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre
quelle di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis epe
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e pone a carico della contribuente
quelle di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro
1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 22.4.2015,

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