Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15252 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15252

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23562/2013 R.G. proposto da:

Avvocato A.E., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato

in (OMISSIS), presso il proprio studio; rappresentato e difeso da se

medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e congiuntamente e

disgiuntamente dall’avvocato professor Bruno Capponi in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di POMEZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Panama, n. 26,

presso lo studio dell’avvocato professor Nicolò Amato che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giovanni Pascone lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4100 del 3.7/10.9.2012 della corte d’appello

di Roma;

udita la relazione nella camera di consiglio del 10 marzo 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Roma l’avvocato A.E. esponeva che con determina n. 401/2003 aveva ricevuto incarico dal comune di Pomezia perchè ne curasse la rappresentanza e l’assistenza innanzi alla corte d’appello di Roma nella controversia – avente ad oggetto l’annullamento di lodi arbitrali – che opponeva lo stesso ente alla “A.ser.” s.r.l.; che nel maggio del 2004 aveva rinunciato al mandato; che nonostante l’inoltro del preavviso di parcella n. (OMISSIS) corredato dal parere di congruità del competente consiglio dell’ordine e della fattura n. (OMISSIS) l’ente pubblico non aveva inteso far luogo al pagamento delle sue spettanze.

Chiedeva ed otteneva in danno dell’ente committente ingiunzione n. 1884/2005 per la somma di Euro 71.908,43, oltre interessi e spese.

Con atto di citazione notificato il 25.3.2005 il comune di Pomezia proponeva opposizione.

Instava per la revoca del decreto opposto.

Si costituiva l’avvocato A.E..

Sollecitava il rigetto dell’opposizione; altresì chiedeva la condanna dell’opponente al risarcimento del maggior danno sofferto nonchè al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza n. 16141/2008 il tribunale di Roma accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il comune di Pomezia a pagare all’opposto la somma di Euro 8.641,52, oltre accessori ed interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5, dichiarava inammissibile la domanda esperita dall’opposto in comparsa di costituzione, rigettava la domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. e compensava integralmente le spese di lite.

Interponeva appello l’avvocato A.E..

Si costituiva il comune di Pomezia; proponeva inoltre appello incidentale.

Con sentenza n. 4100 del 3.7/10.9.2012 la corte d’appello di Roma rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado.

Esplicitava la corte, in ordine al primo motivo del gravame principale, che con le note del 18.6.2004 e dell’8.7.2004 il dirigente dell’ufficio legale del comune di Pomezia si era limitato a richiedere all’avvocato A. i progetti di parcella corredati del parere del competente consiglio dell’ordine; che propriamente nessun elemento deponeva nel senso che le parti avessero concluso un accordo di tenore tale che la determinazione degli onorari dovuti all’originario ricorrente sarebbe avvenuta in base al parere del consiglio dell’ordine professionale; che del resto ai fini della conclusione del contratto nei termini postulati dal principale appellante sarebbe stato necessario che l’organo dell’ente all’uopo deputato, mercè specifica deliberazione, avesse manifestato una precisa volontà in tal senso.

Esplicitava la corte, in ordine al quinto motivo del gravame principale, che l’avvocato A. non aveva ancorato la domanda volta a conseguire il risarcimento del maggior danno a parametri fissi o presuntivi, bensì alla sopravvenuta necessità del ricorso al credito bancario ai fini dell’espletamento della propria attività professionale; che in tal guisa, siccome aveva esattamente rilevato il primo giudice, ne era derivata l’allegazione di un tema di indagine nuovo e diverso rispetto a quello concernente il credito azionato in via monitoria, allegazione senz’altro preclusa all’opposto, attore in senso sostanziale.

Esplicitava ancora che correttamente il primo giudice aveva compensato le spese di prime cure, “alla luce della drastica riduzione delle pretese del professionista creditore, nonchè del rigetto della sua domanda riconvenzionale” (così sentenza d’appello, pag. 8), e che il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale giustificava la compensazione delle spese di seconde cure.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato A.E.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il comune di Pomezia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., e dell’art. 1321 c.c. e ss.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Deduce che la corte di merito ha fatto malgoverno delle regole dell’ermeneutica contrattuale e delle regole in tema di validità ed esecuzione dei contratti, allorchè ha escluso “la sussistenza di un accordo tra le parti volto a liquidare all’Avv. A. quanto vidimato dal Consiglio dell’Ordine all’esito della procedura di opinamento” (così ricorso, pagg. 8 – 9).

Deduce in particolare che la corte distrettuale ha del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti; che al contempo “le spese giudiziali (…) configurano erogazioni non certe e non determinabili all’atto dell’autorizzazione” (così ricorso, pag. 10) e che il consiglio dell’ordine degli avvocati è certamente soggetto autonomo e super partes; che d’altra parte l’ente committente non avrebbe avuto motivo di richiedere il visto del competente consiglio dell’ordine, se “avesse comunque avuto l’intenzione di contestare l’importo della parcella anche una volta vistata” (così ricorso, pag. 12).

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ ben evidente che le censure che il motivo in disamina veicola, danno corpo, in primo luogo, ad una “questione” ermeneutica (la regola ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., che “impone all’interprete, nel valutare la portata di un accordo, di indagare la comune intenzione dei contraenti spingendo la verifica, oltre il dato letterale delle parole, al comportamento complessivo, antecedente e successivo, tenuto dai contraenti medesimi, (…) è stata disattesa”: così ricorso, pag. 9).

E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso (“non possiamo certo credere che il Comune abbia chiesto l’opinamento solo per perder tempo, ovvero nella speranza che il Consiglio dell’Ordine liquidasse all’avv. A. i minimi tariffari”: così ricorso, pag. 14). In parte qua agitur conseguentemente il motivo in disamina si qualifica in modo specifico in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini si evidenzia ulteriormente quanto segue.

In relazione al primo profilo esplicano valenza ovviamente gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura ex n. 5, art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Su tale scorta l’interpretazione patrocinata dalla corte di Roma è in toto inappuntabile, giacchè non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente.

Segnatamente, da un lato, la corte d’appello ha precisato che il letterale significato della dizione “al fine di provvedere alla liquidazione delle giuste pretese” induceva a ritenere che la documentazione era stata richiesta al solo scopo di dar conto della pretesa invocata e per nulla consentiva di argomentare nel senso che “l’onorario risultante dai documenti richiesti sarebbe stato automaticamente e perciò solo liquidato” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Segnatamente, dall’altro, gli assunti del ricorrente – ancorchè si affermi il contrario (cfr. ricorso, pag. 9) – si risolvono comunque nella pura e semplice prospettazione della diversa ed antitetica soluzione esegetica (“il Comune di Pomezia, col ricorso alla formula quanto sopra si rende necessario al fine di provvedere alla liquidazione delle giuste pretese contenuta in entrambe le note più volte menzionate, avrebbe corrisposto all’Avv. A. quanto riconosciuto come congruo dall’Ordine di appartenenza”: così ricorso, pag. 12).

E ciò viepiù se si tiene conto che nell’interpretazione dei contratti è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482), sicchè solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e ss., aventi perciò carattere sussidiario (cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974; cfr. Cass. sez. lav. 18.7.2000, n. 9438, secondo cui l’interpretazione del contratto rientra nella competenza istituzionale del giudice di merito, il quale deve, in tale attività, seguire la gradualità dei criteri stabiliti dall’art. 1362 c.c., così che, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l’obbligo di fare ricorso ai criteri sussidiari, la cui adozione è legittima (e necessaria) solo quando l’interpretazione letterale dia adito a dubbi).

In relazione al secondo profilo l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito analogamente risulta appieno ineccepibile, congruo ed esaustivo.

In ogni caso ed a rigore con le ragioni sostanzianti il secondo profilo il ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“(…), caratterizzato da corrispondenza pregressa (…) neppure presa in considerazione dalla Corte”: così ricorso, pag. 10; “(…) laddove si consideri, circostanza questa erroneamente esclusa (…), che le note oggetto d’esame sono state tutte sottoscritte dal Dott. D.P.A. (Dirigente dell’Ufficio Legale) e cioè da colui che, (…)”: così ricorso, pag. 11).

Il “profilo” de quo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il medesimo “profilo” pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo previgente) e dell’art. 1224 c.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Deduce che la corte distrettuale ha errato a reputare inammissibile la domanda, inesattamente qualificata come riconvenzionale, finalizzata a conseguire il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2; che invero si era al cospetto di una mera emendatio libelli, consentita dagli artt. 183 e 184 c.p.c.; che per nulla rileva la circostanza che fosse stata allegata la necessità del ricorso al credito bancario, giacchè il danno era in re ipsa e ben poteva essere liquidato in via equitativa.

Il motivo del pari è privo di fondamento.

E difatti il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest’ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio (cfr. Cass. 16.2.2015, n. 3029).

In siffatta prospettiva si rappresenta che, siccome la corte territoriale ha puntualmente posto in risalto, “l’Avv. A. ha fondato la propria richiesta del maggior danno non su parametri fissi o presuntivi, bensì allegando di aver dovuto far ricorso al credito bancario (…), con conseguente aggravio di costi” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Il ricorrente quindi ha delineato a pieno titolo un nuovo tema di indagine.

In questi termini, nel segno dell’insegnamento di questa Corte debitamente richiamato dal secondo giudice (nel giudizio di opposizione a ingiunzione, mentre integra una consentita “emendatio libelli” la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l’inadempimento dell’obbligazione o il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda riconvenzionale la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del “petitum”, ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonchè sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora: cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16155), l’impugnata decisione, secondo cui si era determinato un ampliamento del “tema del decidere attraverso una diversa causa petendi” (così sentenza d’appello, pag. 8), è sicuramente da condividere.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Deduce che la corte d’appello ha errato allorchè ha confermato il primo dictum nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di primo grado; che in primo grado non vi è stata soccombenza reciproca, giacchè la sua domanda è stata comunque accolta, nè la corte ha dato atto della sussistenza di giusti motivi rilevanti a tal fine; che parimenti è ingiustificata la compensazione delle spese del secondo grado.

Il motivo non merita seguito.

Limitatamente all’asserita erronea omessa riforma del primo dictum, nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, è sufficiente ribadire che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2013, n. 21684; Cass. 22.2.2016, n. 3438).

Limitatamente alla compensazione delle spese di seconde cure è evidente che alla luce degli stessi insegnamenti testè menzionati il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale a pieno titolo ha integrato i margini della reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione, nella fattispecie integrale, delle spese di lite (si badi che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente: cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 28.10.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.E., a rimborsare al controricorrente, comune di Pomezia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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