Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15252 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27603-2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa

dall’Avvocato SILVIO RUSTIGNOLI ed elettivamente domiciliato a Roma,

via Flaminia 56, presso do studio dell’Avvocato ROBERTO FIOCCA, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARISTON THERMO S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO

IANIGRO e dall’Avvocato VALERIO VALLEFUOCO, presso il cui studio a

Roma, viale Regina Margherita 294, elettivamente domicilia, per

procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 1460/2018 della

CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 26/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CELENTANO CARMELO, il quale ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. il tribunale di Lanciano, con decreto del 2009, ha ingiunto alla Ariston Thermo s.p.a. il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 474.430,78, oltre interessi, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti ed attrezzature;

1.2. la Ariston Thermo s.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per territorio del tribunale di Lanciano, che non costituiva nè il foro previsto dall’art. 19 c.p.c., avendo la stessa sede nel circondario di Ancona, nè uno dei fori individuati dall’art. 20 c.p.c.;

1.3. la società opposta, dal suo canto, ha dedotto che il luogo di adempimento, e cioè la sede della creditrice, è ricompreso nel circondario del tribunale di Lanciano;

1.4. interrotto e riassunto il giudizio a seguito del fallimento della società opposta, il tribunale, con sentenza del 2/2/2013, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato la società opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di Euro 107.263,81, oltre interessi;

1.5. il tribunale, in particolare, ha disatteso l’eccezione d’incompetenza territoriale sul rilievo che il credito azionato con il ricorso per ingiunzione era liquido ed esigibile, trattandosi di obbligazione di pagamento del prezzo determinabile in base ad una semplice operazione matematica, e che sussisteva la competenza per territorio del tribunale adito quale foro facoltativo ai sensi dell’art. 20 c.p.c. del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione;

1.6. la Ariston Thermo s.p.a., quindi, ha proposto appello censurando la sentenza impugnata, tra l’altro, nella parte in cui ha erroneamente rigettato l’eccezione d’incompetenza per territorio del tribunale di Lanciano: secondo l’appellante, in particolare, a fronte di un credito portable, non può trovare applicazione l’art. 1182 c.c., comma 3;

1.7. la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale di Lanciano, per essere competente il tribunale di Ancona, e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto;

1.8. la corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la società istante aveva “azionato in monitorio un credito pari a complessivi Euro 474.430,78 basato su una pluralità di fatture, alcune… riguardanti la fornitura di componenti (destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività produttiva della committente) realizzati con stampi di proprietà” di quest’ultima, “altre… riguardanti attrezzature necessarie per la lavorazione”, ha ritenuto che poteva essere considerato come liquido, in quanto determinabile sulla base di una semplice operazione matematica, solo la parte di credito relativo al “pagamento del prezzo delle forniture dei componenti indicati nelle fatture… nn. (OMISSIS)…”; tale conclusione, al contrario, ha proseguito la corte, non poteva valere per la (consistente) parte di credito “relativo alle attrezzature necessarie per la lavorazione, indicate nelle fatture… nn. (OMISSIS)…”: ed invero, “le prestazioni indicate in tali fatture (relative a non meglio precisate “attrezzature”) non risultano riferibili ad alcuno dei documenti contrattuali prodotti… sicchè è evidente che una consistente parte del credito azionato in monitorio (relativamente al quale non è rinvenibile, nè del resto è stato allegato, alcun titolo che ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo, per cui la determinazione dei prezzi indicati nelle predette fatture è avvenuta unilateralmente e discrezionalmente da parte della (OMISSIS)) difetta del tutto del requisito della liquidità”: le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, infatti, ha evidenziato la corte, sono, anche agli effetti del forum destinatae solutionis, esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ne consegue, ha concluso la corte, che, nella specie, dev’essere esclusa “la riconducibilità del complessivo credito azionato in monitorio alla previsione di cui all’art. 1283 c.c., comma 3 (rectius: art. 1182 c.c.), sicchè, dovendo tale credito essere considerato querable, la competenza del tribunale di Lanciano non può essere affermata, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, quale foro facoltativo del locus destinatae solutionis”;

2.1. la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato in data 21/9/2018, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata sentenza, articolando, in sostanza, un solo motivo;

2.2. la ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale di Lanciano sul rilievo che solo il credito al pagamento del prezzo delle forniture dei componenti poteva essere determinato sulla base di ordini d’acquisto redatti per iscritto e che tale conclusione non poteva, al contrario, valere per la consistente parte del credito relativa alle attrezzature, il quale, pertanto, non è liquido;

2.3. la corte, però, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato che la competenza relativa a tale parte del credito ha finito per attrarre la competenza per l’ulteriore e maggior parte del credito liquido;

2.4. peraltro, ha aggiunto la ricorrente, le domande spiegate in via monitoria traggono origine da un rapporto unico di subfornitura e sono tra loro interdipendenti e connesse e possono, quindi, essere proposte, a norma dell’art. 104 c.p.c., e cioè anche se non sono altrimenti connesse, nel medesimo processo, in modo da radicare la competenza del tribunale di Lanciano;

2.5. la Ariston Thermo s.p.a. ha resistito con memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

2.6. le parti hanno depositato memorie;

3.1. il ricorso, innanzitutto, è ammissibile; ed invero, come giustamente evidenziato dal pubblico ministero, le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado d’appello e pur quando – com’è accaduto nel caso di specie abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. n. 17025 del 2017);

3.2. il ricorso, inoltre, è fondato e dev’essere, come tale, accolto. La corte d’appello, in effetti, dopo aver evidenziato che la società creditrice ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto sia per “la fornitura di componenti (destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività produttiva della committente) realizzati con stampi di proprietà” di quest’ultima, sia per le “attrezzature necessarie per la lavorazione”, ha ritenuto che il credito relativo al “pagamento del prezzo delle forniture dei componenti indicati nelle fatture… nn. (OMISSIS)… ” è, ai fini di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, liquido in quanto determinabile in base ad una semplice operazione matematica, laddove, al contrario, “difetta del tutto del requisito della liquidità” il credito “relativo alle attrezzature necessarie per la lavorazione” “relativamente al quale non è rinvenibile, nè del resto è stato allegato, alcun titolo che ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo”, traendone, tuttavia, la conclusione per cui, esclusa “la riconducibilità del complessivo credito azionato in monitorio alla previsione di cui all’art. 1283 c.c., comma 3 (rectius: art. 1182 c.c.)”, l’intero credito azionato dalla società dev’essere considerato come “querable”, e che, dunque, “la competenza del tribunale di Lanciano non può essere affermata, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, quale foro facoltativo del locus destinatae solutionis”;

3.3. l’art. 104 c.p.c., al contrario, là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte (come tali dovendosi considerare le domande con le quali, nell’ambito del medesimo giudizio, il creditore chieda la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le diverse prestazioni eseguite, pur se in esecuzione di un unico contratto, in favore dello stesso, posto che i fatti storici che fondano la causa petendi dell’una non sono del tutto corrispondenti ai fatti storici che fondano la causa petendi dell’altra) possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (Cass. n. 19958 del 2005; conf. Cass. n. 11980 del 1998; Cass. n. 5283 del 2004, il cui orientamento pare al Collegio più persuasivo rispetto a quello, difforme, espresso in Cass. n. 1213 del 2003 e Cass. n. 25269 del 2010);

3.4. la competenza territoriale che, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, si determina sulla domanda avente ad oggetto il credito (liquido) al “pagamento del prezzo delle forniture dei componenti indicati nelle fatture… nn. (OMISSIS)…”, vale a dire la sede della creditrice, attrae, quindi, in deroga rispetto ai relativi criteri ordinari di determinazione, la domanda sul credito “relativo alle attrezzature necessarie per la lavorazione”, sebbene, relativamente ad esso, “non è rinvenibile, nè del resto è stato allegato, alcun titolo che ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo”, per cui la competenza a giudicare tanto sull’una, quanto sull’altra, appartiene al tribunale di Lanciano;

4. la sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata e le parti, per l’effetto, vanno rimesse innanzi alla corte d’appello di L’Aquila che regolerà anche le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Lanciano; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla corte d’appello di L’Aquila, anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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