Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15252 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.G. (c.f. (OMISSIS)), D.G.F.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FARNESE 6, presso l’avvocato BRUNO PIERFRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PALMISANO ROBERTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA DE.GU. DI DE GAETANI GIUSEPPE &

C.

S.N.C., (c.f. (OMISSIS)), NONCHE’ DI D.G.G. E D.

G.F., in persona del Curatore avv. B.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso

l’avvocato RUSSO CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAIULO

ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INTESA LEASING S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 431/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi accoglieva limitatamente a D.G. F. l’opposizione proposta dal medesimo nonchè da D.G. G., nei confronti del Curatela del Fallimento della società in nome collettivo DE.GU. di De Gaetani Giuseppe e C. s.n.c. e di Intesa Leasing S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 giugno 2000, con cui era stato dichiarato il fallimento degli opponenti in estensione del fallimento della società, già dichiarato con sentenza n. 8 del 2000. Il Tribunale rilevava che il D.G.F., citato per l’udienza del 6 giugno 2000, non era comparso e che l’avviso di convocazione, recante una correzione a penna, poteva far ritenere che la comparizione fosse stata disposta per l’udienza del 16 giugno 2000, successiva a quella effettivamente fissata.

Veniva invece rigettata l’opposizione proposta dal D.G. G., sul rilievo che questi era stato sentito nell’ambito della procedura prefallimentare promossa nei confronti della società in nome collettivo, per cui irrilevante era nei confronti di detta parte l’erronea indicazione della data di comparizione.

Proponeva appello il D.G.G., deducendo che il fallimento in estensione era stato dichiarato con sentenza del 27/6/2000, ben oltre il termine annuale di cui alla L. Fall., artt. 10 e 147, come modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 319/2000 del 21 luglio 2000; si costituivano Intesa Leasing e la Curatela del Fallimento della s.n.c., contestando la fondatezza del gravame, ed eccependo la novità della dedotta inammissibilità dell’estensione del fallimento, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale, n. 319 del 2000.

All’udienza del 2/4/2003, la Corte territoriale, rilevato che l’appello non era stato notificato al D.G.F., ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi, che rimaneva contumace.

Proponeva separato appello, con atto notificato il 27/5/03, la Curatela del Fallimento della s.n.c. nonchè dei soci avverso la medesima sentenza del Tribunale di Brindisi, dolendosi dell’accoglimento dell’opposizione fatta valere dal D.G. F.. I due giudizi venivano riuniti.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 21 giugno 2005, ha accolto l’appello della Curatela e per l’effetto rigettato anche l’appello principale proposto da D.G.G..

A base della decisione assunta, la Corte territoriale, esaminando per primo per ragioni di pregiudizialita l’appello della Curatela, ha rilevato che il provvedimento del Tribunale indicava realmente come udienza per la comparizione quella del 6 giugno 2000, posto che il segno precedente il numero 6 era stato cancellato e detto provvedimento, oltre alla firma del Presidente in calce, conteneva altra firma dello stesso Presidente a margine della correzione, per cui, anche a voler ritenere sussistente qualche dubbio sulla data, il difensore dei soci, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente accertare la data dell’effettiva convocazione. Quindi entrambi i soci erano stati convocati prima della dichiarazione di fallimento in estensione e messi in condizione di difendersi. A ciò si aggiungeva che D.G.G. era stato anche sentito in camera di consiglio all’udienza del 7 marzo 2000 nell’ambito della procedura fallimentare promossa nei confronti della s.n.c., per cui nei suoi confronti non sarebbe stato neppure necessario disporre un’ulteriore convocazione.

Quanto all’appello principale del D.G., la Corte territoriale ha rilevato che le considerazioni già svolte portavano al rigetto di detta impugnazione, e che la questione della dichiarazione di fallimento in estensione, oltre il termine annuale della L. Fall., artt. 10 e 147, come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 319 del 2000, non poteva essere esaminata, in quanto nuova, non essendo stata fatta valere tempestivamente in primo grado, ma solo in comparsa conclusionale.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione D.G. G. e D.G.F. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Curatore del Fallimento della DE.GU. di De Gaetani Giuseppe & C. s.n.c. nonchè di D.G.G. e D. G.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. sull’appello incidentale ed omessa motivazione su punto decisivo, sostenendo che l’impugnazione proposta dalla Curatela, successiva a quella del D.G.G., e quindi avente natura di impugnazione incidentale, è stata notificata il 29/5/03, a fronte della notifica dell’appello principale del 23/9/02, ben oltre il termine di cui all’art. 343 c.p.c..

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, per essere la sentenza impugnata affetta da manifesta, evidente contraddittorietà, in relazione all’inefficacia inutilizzabilità ed illegittimità dell’avviso di convocazione dell’udienza di comparizione innanzi al Tribunale, nonchè viziata per avere ignorato la sentenza della Corte costituzionale, ritenendo la questione nuova in appello.

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che nel caso non sussiste la novità nè della domanda nè dell’eccezione, perchè la causa petendi non è assolutamente mutata nè è stato introdotto alcun nuovo tema di indagine, nè poteva essere fatta valere con l’atto di citazione in opposizione, la cui notifica risale al 13 luglio 2000, in quanto il deposito della sentenza del Giudice delle Leggi è del 21 luglio e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è del 26 luglio 2000.

1.4.- Col quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione del diritto di difesa, omessa contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 10 e 147, come letti dalla sentenza della Corte cost., violazione e falsa applicazione dei principi sul giusto processo. I ricorrenti ribadiscono di essere stati convocati con un avviso di cancelleria erroneo e redatto in modo inintellegibile; inoltre, entrambi i soci avrebbero potuto sollevare la questione di costituzionalità ed invocare la sentenza della Corte cost..

1.5.- Col quinto motivo, i ricorrenti deducono l’illegittimità ed inapplicabilità dell’art. 147 in relazione alla L. Fall., art. 10, inammissibilità dell’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili alla luce della sentenza della Corte cost. citata.

2.1.- Il ricorso è inammissibile, alla stregua dei rilievi che seguono.

La sentenza della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 21 giugno 2005, risulta notificata al D.G.G. presso il procuratore costituito in data 25 luglio 2005, ed a D.G. F., contumace in quel grado del giudizio, in data 4 agosto 2005;

la notifica del ricorso in cassazione risulta in data 7 novembre 2005, eppertanto dopo la scadenza del termine breve per l’impugnazione di giorni sessanta, decorrente dalle date di notificazione sopra indicate, che, in materia di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, è sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre), di cui alla L. n. 742 del 1969.

E’ assolutamente consolidato il principio secondo il quale la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della legge cit., in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (così tra le ultime, Cass. 12625/2010, Cass. 9807/2003;

Cass. 6273/2001, Cass. 15072/2000, 4627/1997, 3252/1995, 3701/1994).

L’inammissibilità del ricorso assorbe ogni questione.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere alla Curatela le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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