Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24218/2007 proposto da:

FRANKLY SAS DI TEBALDI AMALIA & C, società cessata con effetto

dal

(OMISSIS), già “Frankly Snc di Perletti Francesca e Tebardi

Amalia”, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per atto Notaio Maurizio Luraghi di Bergamo del 18/06/2007,

allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6319/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 6/06/06, depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTC con sentenza depositata il 13.7.2006 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Frankly s.a.s. di Tebaldi Amalia e C. confermando avvisi di accertamento ILOR per gli anni 1982,1983 e 1984. Ha motivato la decisione ritenendo che era legittimo il ricorso all’accertamento induttivo attese le presunzioni gravi e precise e concordanti costituite dalle alterazioni delle scritture contabili al fine di occultare elementi positivi di reddito negli 1982, 1983 e 1984, che le alterazioni erano confermate dalla conservazione delle bolle in fotocopia, dalla impossibilità di effettuare riscontri presso l’impresa fornitrice per asserito furto delle scritture contabili, e dal ripetersi nei vari anni delle predette anomalie.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Preliminarmente deve rilevarsi d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per essersi svolto tra la sola società di persone e l’Agenzia delle Entrate e non anche nei confronti di tutti i soci ricorrendo tra questi e la società ipotesi di litisconsorzio necessario. Hanno affermato le SS.UU. 14815 del 2008 che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 97, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

I principi affermati in tema IRPEF sono applicabili all’ILOR per il rinvio contenuto nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 118, che recepisce la precedente disciplina dell’imposta, alla normativa dell’IRPEF.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di che in ordine alle spese la novità della trascritta giurisprudenza è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso dichiara la nullità dell’intero giudizio compensandone le spese, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA