Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14843-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 5/2/1013,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia, accogliendo l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza della CTP di Siracusa, accoglieva il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso presentata il 28.11.2007 per il 90 % dell’IRPEF versata per gli anni 1990,1991 e 1992, condannando l’Ufficio alla restituzione della somma di Euro 14.449,00 oltre interessi legali. La CTR, rilevato che la richiesta era stata avanzata da soggetto colpito dal sisma del 1990 e che in forza della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 era stata introdotta la possibilità di definire in maniera automatica la posizione relativa al triennio 1990/1992 con il versamento dei tributi dovuti diminuito del 10 % nel termine prorogato al 31 marzo 2008 dalla L. n. 31 del 2008, riteneva che le varie disposizioni normative succedutesi – D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. nella L. n. 17 del 2007 e D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis conv. nella L. n. 31 del 2008 – lungi dal costituire proroghe del termini originariamente fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 integravano nuove disposizioni generative, in via autonoma del diritto al rimborso. Da ciò conseguiva la tempestività dell’istanza di rimborso presentata nel caso di specie in data 11.12.2007. Aggiungevano che tale soluzione trovava conferma nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 20641/2007, Cass. ord. n. 9577/2012).

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

Il ricorso è inammissibile, non risultando prodotta la cartolina di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sedsta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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