Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15251 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13327-2013 proposto da:
GESTIONE PONTONI SRL 00240680892, in

persona

dell’Ammistratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
VACCARO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata avverso la sentenza

n.

323/16/2012 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Data pubblicazione: 21/07/2015

DISTACCATA di SIRACUSA del 5/11/2012, depositata il
03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;

riporta agli scritti.
In fatto in diritto
La CTR della Sicilia, con sentenza n.323/2012/16, depositata il 112_2012, ha
confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato
inammissibile per tardività il ricorso introduttivo proposto dalla Gestione
Pontone srl contro la cartella di pagamento emessa per il pagamento di
IRES,IRPEF,IVA e IRAP per l’anno 2005.
La CTR premetteva che la società Fontane non aveva disconosciuto la validità
della copia della relata di notifica esibita dalla Serit, ma si era limitata ad
esporre le proprie osservazioni sulla errata applicazione dell’art.148 c.p.c.;
previsione normativa, quest’ultima, che era stata invece rispettata. Inoltre, dalla
relata di notifica depositata dall’ente concessionario era emersa la sua
regolarità, avendo comunque raggiunto il suo scopo. La società contribuente
aveva infatti proposto il ricorso poi ritenuto tardivo per decorrenza del termine
di impugnazione.
La società contribuente ha dedotto la violazione degli artt.26 dPR n.602/73, 60
dPR n.600/73, 1448 e 160 cpc nonchè dell’art.21 d.lgs.n.546/92. Deduce che la
CTR aveva omesso di dichiarare l’inesistenza della notificazione della cartella
di pagamento che recava la relata in bianco e non conteneva la data di
consegna, valorizzando erroneamente i dati emersi dalla copia della relata
depositata dall’ente di riscossione.
Nessuna difesa scritta ha depositato la società intimata. La ricorrente ha
depositato memoria.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte ha chiarito che in caso di discordanza tra i dati emergenti dalla
copia dell’atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli
emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia
verificata una decadenza a carico de/primo deve aversi riguardo all’originale
a lui restituito mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico
del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di
difformità tra l’atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui
che eccepisce la decadenza della controparte l’onere di proporre querela di
falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso
della controparte cfr. Cass. n.25577 del 03/12/2014-.
Cass.n.14375/2010 ha ancora aggiunto che ai fini della validità della notifica, in
caso di contrasto tra i dati risultanti dalla relata allegata all’originale e quelli
risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle
risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in

Ric. 2013 n. 13327 sez. MT – ud. 22-04-2015
-2-

udito l’Avvocato Antonio Vaccaro difensore della ricorrente che si

questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata
all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica.
A tali principi non risulta essersi conformato il giudice di appello.
Quest’ultimo, una volta acclarato che il regime normativo della notificazione
era disciplinato, nella vicenda concreta, dall’art.148 c.p.c., ha addossato sulla
contribuente l’onere di provare la falsità dei dati indicati nella relata di notifica
in possesso del concessionario, tralasciando di considerare il contenuto della
relata di notifica consegnata alla società Pontone ed ipotizzando —
erroneamente- un effetto sanante nascente dalla proposizione del ricorso
introduttivo senza tuttavia avvedersi della circostanza che quest’ultimo era stato
dichiarato inammissibile per violazione dell’art.21 d.lgs.n.546/1992 proprio
perchè tardivamente presentato; ciò che escludeva la possibilità di sanatoria ex
art.156 c.2 c.p.c., invece erroneamente considerata dalla CTR.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata on rinvio ad altra sezione della C’TR della Siciliasez.Siracusa- per nuovo esame, la quale pure provvederà sulle spese dell’intero
giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR della Sicilia- sez.Siracusa- per nuovo esame, la quale pure provvederà
sulle spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 22.4.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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