Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27619 – 2013 R.G. proposto da:

A.N. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Panama, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Giorgio

D’Alessio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Monte Zebio, n. 28, presso lo studio dell’avvocato

professor Giuseppe Bernardi che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5382 dei 5/29.10.2012 della corte d’appello di

Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 marzo 2017

del consigliere Dott. ABETE Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.2.2004 al tribunale di Roma l’avvocato professor A.N. esponeva che era stato coinvolto agli inizi del 2002 dall’onorevole D.A. nel progetto politico di riorganizzazione e di rilancio del partito della “(OMISSIS)” e nondimeno aveva provveduto immediatamente a formalizzare il proprio allontanamento dall’iniziativa;

che nello stesso lasso temporale, in data 27.2.2002, il partito politico “(OMISSIS)”, in persona del segretario politico, aveva esperito ricorso ex art. 700 c.p.c., con cui aveva chiesto al tribunale di Roma inibirsi ad D.A., tra l’altro, l’utilizzo del simbolo dello scudo crociato e del nome “(OMISSIS)”;

che aveva assunto la rappresentanza e la difesa dell’onorevole D. nel surriferito procedimento ex art. 700 c.p.c.;

che tuttavia, venute meno le condizioni indispensabili ai fini della prosecuzione dell’opera professionale, il 5.4.2002 aveva comunicato la propria rinuncia al mandato;

che, benchè avesse sollecitato il pagamento del compenso dovutogli per l’attività svolta, D.A. non aveva inteso provvedervi.

Chiedeva che a costui si ingiungesse il pagamento della somma di euro 22.915,76, oltre interessi e spese.

Con Decreto n. 15096 del 2004 il tribunale di Roma pronunciava l’ingiunzione siccome domandata.

Con atto di citazione ritualmente notificato D.A. proponeva opposizione. Instava per la revoca del decreto ingiuntivo.

Deduceva che, alla stregua degli accordi intercorsi con il ricorrente nell’ambito del progetto volto alla riorganizzazione della “(OMISSIS)”, si era pattuito che l’attività professionale sarebbe stata prestata a titolo gratuito.

Costituitosi, A.N. invocava il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 12991/2008 il tribunale adito rigettava l’opposizione.

Interponeva appello D.A..

Resisteva A.N..

Con sentenza n. 5382 dei 5/29.10.2012 la corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Premetteva la corte di merito che era fondata l’eccezione ritualmente formulata dall’appellante di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dell’avvocato P.M.C.; che invero era pacifico che l’avvocato P. avesse “svolto in delega congiuntamente all’Avv. A. nel medesimo processo l’attività difensiva, il cui compenso è oggetto di causa” (così sentenza d’appello, pag. 3); che dunque la sua escussione doveva reputarsi inammissibile ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse che avrebbe legittimato un suo intervento in causa.

Indi esplicitava che le concordi e specifiche dichiarazioni rese dai testi di parte opponente davano conferma della gratuità dell’incarico; viceversa le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta non fornivano riscontro “dell’intervenuto successivo accordo sul mandato professionale oneroso” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.N.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

D.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c..

Deduce che in rapporto alla deposizione dell’avvocato P. non esplica alcun rilievo la circostanza che costei avesse unitamente ad egli ricorrente prestato la propria opera professionale nello stesso giudizio cui afferiva la pretesa azionata in via monitoria.

Deduce infatti che, “in caso di pluralità di difensori, a ciascuno spetta il compenso per l’opera prestata” (così ricorso, pag. 12), cosicchè la pretesa gratuità dell’opera professionale da egli svolta non era destinata a produrre alcuna conseguenza con riferimento all’attività professionale esplicata dall’avvocato P., per nulla animata da motivazioni politiche; che segnatamente l’avvocato P. non aveva alcun interesse in ordine alla gratuità ovvero alla onerosità della sua opera professionale, “poichè ciò non interferiva in alcun modo con il proprio mandato difensivo, nè economicamente poteva avvantaggiarla o pregiudicarla” (così ricorso, pag. 13).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 246 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Deduce che la decisione della corte distrettuale è insufficientemente e contraddittoriamente motivata in ordine all’asserita incapacità a testimoniare dell’avvocato P.; che è difatti pacifico che la disputa in ordine alla pretesa gratuità dell’opera professionale da egli prestata, “dettata da una sua presunta adesione ad un movimento politico” (così ricorso, pag. 14), non era destinata a produrre alcuna conseguenza in relazione all’autonoma attività professionale esplicata dall’avvocato P.M.C..

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Deduce che la corte di Roma ha valutato insufficientemente e contraddittoriamente le risultanze probatorie; che segnatamente la corte ha ritenuto ammissibile la testimonianza dell’avvocato F. che pur si trovava nella medesima posizione dell’avvocato P..

Deduce altresì che la prova della gratuità dell’incarico non poteva essere desunta dalla deposizione degli altri testi; che la corte d’appello ha del tutto omesso di valutare la dichiarazione, datata (OMISSIS), con la quale l’onorevole D.A. ebbe a dar atto che egli ricorrente non aveva perfezionato la sua adesione alla “(OMISSIS)”.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

In ogni caso sono privi di fondamento.

Si rappresenta previamente che i motivi tutti di ricorso si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (si condivide, quindi, la prospettazione dal contro ricorrente, specificamente riferita al primo mezzo, secondo cui “il motivo si profila sostanzialmente volto a dimostrare piuttosto vizi di motivazione che non errori di diritto”: così controricorso, pag. 6).

Occorre tener conto, per un verso, che A.N., con gli azionati motivi, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte di merito ha atteso (“la presunta gratuità o meno dell’opera professionale prestata dall’avv. A. non poteva rivestire alcuna conseguenza sull’attività prestata dall’avv. P.”: così ricorso, pag. 11; “la testimonianza dell’avv. P. non verteva in alcun modo su interessi propri della stessa”: così ricorso, pag. 12; “non si vede quale interesse potesse avere nella causa l’avv. P.”: così ricorso, pag. 14, “il Giudice a quo (…) ha contraddittoriamente valutato le prove”: così ricorso, pag. 15).

Occorre tener conto, per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Occorre tener conto, per altro verso ancora, che indiscutibilmente l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello – giuridico, personale e concreto – che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell’azione ovvero all’intervento o alla chiamata in causa (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1101). E nondimeno la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa – così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. 19.1.2007, n. 1188; Cass. 20.1.2006, n. 1101).

Si rappresenta altresì che i vizi motivazionali veicolati dagli esperiti motivi rivestono valenza nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), quale introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso di specie: la sentenza della corte di Roma è stata depositata in data 29.10.2012).

Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite teste menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“lo stesso teste ha svolto unitamente all’opposto la attività professionale della cui onerosità si discute”: così sentenza d’appello, pag. 3; “la circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che (…) l’Avv. A. aveva inviato la propria parcella in uno a quella dell’Avv. P., che ha reso la testimonianza in oggetto”: così sentenza d’appello, pag. 3).

Dall’altro, che la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante la res litigiosa, ossia la qualificazione in guisa gratuita od onerosa dell’incarico professionale conferito al ricorrente.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Del resto, l’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c., è correlabile ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 10.5.2010, n. 11314; Cass. sez. lav. 21.10.2015, n. 21418, secondo cui l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre).

Cosicchè, in siffatti termini, è difficile disconoscere un interesse quanto meno ad adiuvandum in capo all’avvocato P.M.C..

Infatti non si dubita che, quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata.

E tuttavia, se è vero che l’avvocato P. ha “partecipato, per sua stessa ammissione, alla redazione degli stessi atti difensivi per i quali l’avv. A. ha chiesto (…) il pagamento degli onorari” (così controricorso, pag. 8), è comunque difficile negare un diretto coinvolgimento del medesimo avvocato P. nel rapporto controverso.

Talchè ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui si è del tutto omesso di valutare “in quale modo l’avvocato P. avesse un interesse concreto ed attuale nella causa in cui era stata chiamata a testimoniare” (così ricorso, pag. 15).

Ad ogni buon conto, al di là della ritenuta incapacità ex art. 246 c.p.c., della teste P.M.C., la corte d’appello ha atteso al complessivo vaglio delle raccolte dichiarazioni testimoniali in modo compiuto ed esauriente.

In questo quadro si rappresenta da ultimo quanto segue.

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Nelle delineate prospettive nessuna valenza rivestono le deduzioni del ricorrente secondo cui “la decisione del Giudice del 2^ grado è viziata per aver insufficientemente e contraddittoriamente motivato in ordine alla presunta incapacità a testimoniare dell’avv. P.” (così ricorso, pag. 14); secondo cui “il Giudice a quo (…) ha contraddittoriamente valutato le prove emerse a seguito dell’istruttoria” (così ricorso, pag. 15); secondo cui “nel corso della riunione del primo febbraio 2002 non si discusse per nulla di controversie giudiziarie” (così ricorso, pag. 15); secondo cui “il giudizio (…) è stato incardinato solo in data 27.02.2002, ben un mese dopo la summenzionata riunione” (così ricorso, pag. 16); secondo cui “la Corte d’appello tralascia completamente l’esistenza del documento e non lo mette benchè minimamente in relazione con le risultanze testimoniali” (così ricorso, pag. 17).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 20.11.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, A.N., a rimborsare al controricorrente, D.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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