Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo STUDIO PANNAIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGIERO GIUSEPPE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

29/12/2007 n. 134/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- M.N. ha adito la Corte di appello di Lecce proponendo nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei suoi confronti dal Tribunale di Bari con sentenza del 29.11.1993 e chiuso con decreto del 19.12.2005, notificatogli il 3.10.2006. La Corte di appello, con decreto depositato il 29.12.2007, ha dichiarato improponibile la domanda perchè presentata (il 3.4.2007) oltre il termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dal quindicesimo giorno dall’affissione all’albo pretorio del decreto di chiusura.

Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, L. Fall., artt. 119 e 26, nonchè vizio di motivazione in punto asserito decorso del termine semestrale di cui all’art. 4, cit. legge. Deduce che tale termine semestrale decorre dalla notificazione del decreto di chiusura al fallito e che la domanda sarebbe comunque tempestiva anche con riferimento alla data di affissione del provvedimento di chiusura perchè avvenuta lo stesso giorno (3.10.2006) della notificazione del decreto.

Formula il seguente quesito: “se il termine semestrale di cui all’art. 6 Legge Pinto, in materia di ricorso avverso l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, decorra per il fallito dalla data della notificazione allo stesso del decreto di chiusura. Ferma, nella specie, la tempestività della domanda in questione anche rispetto al diverso termine dell’intervenuta pubblicazione del decreto nell’albo pretorio”.

1.1.- Disposta dalla Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso – nulla ex art. 291 c.p.c. perchè era stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura Generale – il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

2.- Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale, con sentenza 7.7.2010 n. 279, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate nel 2006 e nel 2007, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L. Fall., art. 17, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto della L. Fall., art. 119 (nel testo previgente, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità) e L. n. 89 del 2001, art. 4 pertanto, consente di affermare il principio per il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il “dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende l’insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo; ne deriva che, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui tale decreto non è più reclamabile in appello; data che per il fallito e gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali coincide con il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà al principio sopra enunciato e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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