Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15251 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 04/06/2019), n.15251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2513-2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 50,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO TURRA’;

– ricorrente –

contro

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5095/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.7.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa proposta da Z.A. avverso il licenziamento disciplinare irrogatogli da RFI s.p.a.;

che avverso tale pronuncia Z.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che RFI s.p.a. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i quattro motivi di censura, il ricorrente lamenta sotto plurimi profili la nullità della sentenza per difetto di motivazione o comunque per motivazione meramente apparente, deducendo che i giudici non avrebbero effettuato alcuna autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, appiattendosi su quella compiuta dal giudice di prime cure senza tener conto della critica che ne era stata fatta nei motivi di gravame, nè avrebbero spiegato le ragioni della congruità (anche sotto il profilo della proporzionalità) della sanzione espulsiva in relazione alla condotta addebitata;

che è consolidato il principio di diritto secondo cui la motivazione è soltanto apparente quando, benchè graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. S.U. n. 22232 del 2016), e in specie allorchè il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 16057 e 27112 del 2018);

che altrettanto consolidato è il principio secondo cui, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014, nonchè, più recentemente, Cass. nn. 23940 del 2017 e 22598 del 2018);

che, nella specie, la Corte di merito ha – senz’altro succintamente motivato sia le ragioni per cui ha condiviso la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure (cfr. in part. pag. 2 della sentenza impugnata), sia perchè ha ritenuto addebitabili al ricorrente le condotte contestategli (ibid., pag. 3), sia perchè le stesse attingessero al rango di giusta causa di recesso pag. 4), onde è evidente che la reale doglianza di parte ricorrente attiene piuttosto alla sufficienza della motivazione rassegnata dai giudici di merito, che – come anzidetto – non è tuttavia vizio della sentenza deducibile in sede di legittimità;

che, avendo parte ricorrente censurato unicamente il difetto di motivazione, resta ovviamente estranea al presente giudizio di legittimità ogni questione relativa alla completezza e correttezza della motivazione rassegnata dai giudici di merito, con riguardo cioè al compiuto esame dei motivi di gravame e alle argomentazioni spese a suffragio della loro reiezione;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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