Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15250 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15411/2007 proposto da:

F.C., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio

dell’avvocato ESPOSITO MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati

FIORDELISI Alfonso, DE LUISE FULVIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, (AGENZIA DELLE ENTRATE DI

NAPOLI);

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della CAMPANIA, depositata il 05/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di F.C. e P.A.. Ha motivato ritenendo, per quel che ancora interessa la rituale citazione in appello dei contribuenti.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo i contribuenti; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito, i contribuenti denunciano la nullità della notifica dell’appello mediante consegna al procuratore costituito di una sola copia.

La censura è infondata, hanno ritenuto le Sezioni Unite della Corte che: “La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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