Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15250 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3132-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NUOVA CIET SUD SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 287/18/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 19/04/2012,

depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR della Sicilia n. 287/2012/18, depositata il 10.12.2012 che ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento relativa ad IVA, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 1991 e 1992 emessa nei confronti della società Nuova Ciet sud s.r.l. in ragione del carattere illegittimo della pretesa correlata alla ricorrenza della disposizione agevolativa di cui alla L. n. 289 del 1992, art. 9 applicabile alle annualità d’imposta interessate dal sisma del 1990.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è inammissibile, non risultando ultimato il procedimento di notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata, risultata trasferita all’atto del tentativo dell’iniziale notifica a mezzo posta.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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