Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15250 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15250 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1300-2014 proposto da:
SACCA’ ANTONINO SCCNNN19TO4H418D, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO TRIESTE 87, presso Io studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO SA1TTA giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA;

– intimata avverso ” la sentenza n. 322/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 5/11/2012,
depositata il 26/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Arturo Antonucci (delega avvocato Carmelo Saitta) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti.

31’18

Data pubblicazione: 21/07/2015

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il Sig. Saccà Antonino ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza di
primo grado, ha rigettato il ricorso con cui il contribuente aveva impugnato una cartella avente
ad oggetto l’INVIM dovute in base ad un atto impositivo non impugnato, deducendo

l’illegittimità di tale cartella in relazione al disposto degli articoli 20 e 25 d.p.r. 602/73.
Secondo la sentenza gravata la disciplina invocata dal contribuente non sarebbe applicabile
nella specie, giacché, discutendosi di somme dovute a titolo di INVIM, i termini della relativa
esazione sarebbero disciplinati dal d.p.r. 131/86 e non dal d.p.r. 602/73; il quale ultimo, secondo
la Commissione Tributaria Regionale, sarebbe applicabile esclusivamente alle imposte dirette

i

nonché, per l’articolo 23 D.Lgs. n. 46/1999, all’IVA.
Il ricorso si fonda su un unico motivo, riferito all’articolo 360 n.3 c.p.c., con cui si denuncia la
violazione e la falsa applicazione dell’art.23 D.lgs. n.46/99, degli artt. 20 e 25 del d.p.r.
n.602/73 e del D.P.R. n.131/1986 in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa negando
l’applicabilità dei termini di cui all’articolo 25 d.p.r. n. 602/73 alla riscossione dell’INVIM.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita in questa sede.
Il ricorso va disatteso, perché la sentenza gravata è conforme al principio, più volte enunciato
da questa Corte, che – in fattispecie soggette ratione temporis alla disciplina dettata dal decreto
legislativo n. 46/99 – i termini di decadenza fissati dal d.p.r. n. 602/73 non si applicano
all’imposta di registro e all’ 1NVIM, trattandosi di imposte non ricomprese nei tributi cui fa
riferimento tale decreto legislativo; quest’ultimo, infatti, innovando rispetto alla disciplina
dettata dal d.p.r. n. 43/88, ha escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da
quelle sul reddito e dall’IVA (sentt. nn. 27028113, 12748/14, 20153/14); cosicché, in materia di
imposta di registro e di INVIM, l’esazione del credito erariale emergente da un avviso di
accertamento non impugnato non soggiace a termini di decadenza, ma al solo termine
prescrizionale di cui all’articolo 78 d.p.r. 131/86.
In conclusione si propone il rigetto del ricorso. »

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che la relazione è stata notificata al ricorrente;
che il ricorrente ha depositato una memoria difensiva;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione, non superati dalla memoria difensiva del
contribuente, nella quale non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, come
emergente dai precedenti citati nella relazione, a cui può aggiungersi la recente
sentenza n. 1974/15.
Ric. 2014 n. 01300 su. MT – ud. 22-04-2015
-2-

el

:

che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi
l’Agenzia delle entrate costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2015.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della

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