Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15250 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15433-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 14

ST LEG LA SCALA, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARABELLESE SERGIO;

– ricorrente –

contro

D.P.V.NTURA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato PIGNATELLI EGIDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2778/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. La società Equitalia s.p.a. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2778/01/2015 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria fondata su una cartella esattoriale di cui il contribuente D.P.V. aveva eccepito l’omessa notifica.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la comunicazione di ipoteca era avvenuta in via Carrara Reddito n. 93 Bisceglie e non al numero civico 93/a, tanto che l’ufficiale postale aveva attestato che l’indirizzo risultava insufficiente; – che la concessionaria aveva esibito nel primo grado di giudizio l’estratto di ruolo allegato all’avvenuta iscrizione ipotecaria con riferimento alla cartella n. (OMISSIS), mentre le prove documentali esibite da Equitalia concernevano un’altra cartella identificata col numero (OMISSIS), questa correttamente notificata al destinatario: – che l’ente di riscossione non poteva fornire la prova della regolare notifica dell’atto impositivo nel giudizio di appello, anche perchè già nella sua disponibilità; – che la notifica della cartella era stata eseguita direttamente dalla società Equitalia a mezzo raccomandata a.r. senza il successivo deposito della raccomandata presso l’ufficio postale per il rilascio dell’avviso di giacenza all’indirizzo del destinatario mediante immissione in cassetta, – che le raccomandate non erano state recapitate in giacenza presso l’ufficio postale per il periodo previsto dalla legge, trascorso il quale le raccomandate vanno restituite al mittente, con la conseguente inesistenza della notifica.

Resiste con controricorso e memorie difensive il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la concessionaria lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto inammissibile la produzione in appello, da parte dell’ente, di nuova documentazione probante (perchè dimostrativa della regolarità della notificazione della cartella).

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso la società Equitalia deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostenendo la ritualità della notifica della cartella prodotta nel giudizio di appello ed effettuata alla (OMISSIS) e ” attesa la temporanea assenza del destinatario e di altre persone idonee alla ricezione dell’atto”, questo veniva depositato presso la casa comunale di Bisceglie unitamente all’affissione all’albo del relativo avviso di deposito con attestazione della permanenza dell’avviso fino al 7 dicembre 2010 per il termine di legge vigente.

Aggiunge, inoltre, la ricorrente che nei casi di cui all’art. 140 c.p.c., la cartella va notificata applicando le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili senza la necessità di provvedere alla comunicazione al destinatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nè all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione.

p..4 Il motivo è fondato, assorbito il secondo.

La commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in forza del quale, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte di questa corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall’art. 345 c.p.c., u.c.. Si è così affermato, per quanto qui rileva, che: – l’art. 58 in esame “consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. n. 8313/2018; n. 27774/2017; n. 11223/2017; ord. 22776/15; conf. Cass.18907/11); – tale produzione in appello è consentita anche alla parte rimasta contumace in primo grado, ed anche quando abbia ad oggetto “la produzione dell’originale dell’atto impositivo notificato, di cui era stata contestata dal contribuente l’avvenuta notifica”, posto che tale produzione integra “una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte”.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ritenuto la correttezza della notificazione della cartella di pagamento perchè Equitalia aveva prodotto documentazione relativa alla notifica di una cartella diversa da quella sottesa all’iscrizione ipotecaria. La produzione per la prima volta in appello della cartella notificata – ad opera di una parte che, come la concessionaria, doveva ritenersi a ciò legittimata, in quanto titolare del credito reputato estinto dal primo giudice – non introduceva, dunque, nuovi temi di indagine; nè inammissibilmente integrava nuove domande ovvero nuove eccezioni ex art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992.

La fattispecie si poneva dunque nell’ambito del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,; a nulla rilevando – in senso ostativo alla produzione – nè che si trattasse di documentazione ad effetto probante (chè proprio in ciò consisteva l’interesse di parte alla produzione, nell’ambito di un giudizio per sua natura conformato alla ricostruzione a mezzo di prova documentale degli elementi costitutivi della pretesa impositiva); nè che si trattasse di documentazione preesistente al giudizio (dunque, anche indipendentemente dal fatto che tale documentazione fosse stata messa a disposizione dell’agenzia delle entrate, da parte dell’agente per la riscossione che la deteneva, soltanto a seguito della pronuncia di primo grado).

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione.

PQM

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, tenuta da remoto, nell’adunanza camerale della quinta sezione tributaria, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA