Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1525 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
Sul ricorso R.G. 4754/13 proposto da:
DAVOLI ROSARIA E DAVOLI MARIA, nella loro qualità di eredi di Davoli Lorenzo (figlie) e di Davoli Vincenzo (nipoti ex fratre), elettivamente domiciliate in Roma, viale delle Milizie 76, presso l’avv. Giovanni Maria Casamento, rappresentate e difese dall’avv. Francesco
Fodaro giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti —
CONTRO
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato —
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione
Seconda civile, n. 948/12, del 9 agosto 2012, depositata 1’11 settembre 2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14
gennaio 2014 dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito l’avv. Francesco Fodaro per le parti ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maurizio Velardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha origine dalla citazione ad opera del Comune di
San Pietro a Maida innanzi al Tribunale di Lamezia Terme dei sig.ri
Davoli Vincenzo e Lorenzo ai sensi dell’art. 2932 c.c. per l’esecuzione dell’obbligo dagli stessi assunto di trasferire all’ente locale un

Data pubblicazione: 27/01/2014

loro immobile sito nel territorio comunale e dagli stessi offerto nel
quadro di un procedimento di acquisizione di immobili dei cittadini
da destinare all’edilizia residenziale o sociale deliberato dal medesimo ente: nonostante l’accettazione da parte del Comune dell’offerta
dei Davoli e la messa a disposizione dei medesimi della somma corrispondente all’80% del prezzo pattuito, quest’ultimi non avevano
voluto procedere all’atto pubblico di compravendita a perfezionamento dell’operazione.
mento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Davoli
Vincenzo (essendo rimasto contumace il Davoli Lorenzo), dichiarava
che con il chirografo dell’8 settembre 1993 – con il quale i Davoli avrebbero richiesto il pagamento dell’80% del prezzo di offerta dell’immobile, autorizzandone l’occupazione fino alla stipula dell’atto
traslativo di proprietà – non era sorto alcun obbligo contrattuale di
natura preliminare. Il Tribunale dichiarava, inoltre, il proprio difetto
di giurisdizione a favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda formulata dallo stesso convenuto di annullamento dell’ordinanza sindacale del 18 luglio 1996, con la quale l’ente locale,
dichiaratosi possessore dell’immobile dei sig.ri Davoli giusta l’autorizzazione all’occupazione dello stesso concessa dai proprietari con il
chirografo dell’8 settembre 1993, aveva ordinato ai proprietari lo
sgombero immediato dell’alloggio, lasciandolo libero da persone e
cose.
Appellavano, in via principale, il Comune e, in via incidentale, le eredi dei sig.ri Davoli. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del Comune sia l’appello incidentale delle eredi Davoli concernente la surricordata dichiarazione da parte del Tribunale del difetto di giurisdizione del
giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza le eredi Davoli propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria, con il primo dei
quali ribadiscono l’impugnazione sul dichiarato difetto di giurisdizione. Il Comune di San Pietro a Maida non si è costituito.
MOTIVAZIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti contestano, sotto il profilo della
violazione di legge e del vizio di motivazione, il dichiarato difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il giudice a quo non avrebbe considerato che la domanda proposta dai proprietari non implicava alcuna valutazione di un’attività discrezionale dell’ente, ma
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Il Tribunale adito rigettava la domanda del Comune e, in accogli-

era esercizio di un’azione a tutela della proprietà privata, che lo
stesso giudice aveva riconosciuto legittima affermando che il chirografo dell’8 settembre 1993 non aveva creato alcun vincolo contrattuale tra le parti: sicché la domanda di rilascio dell’immobile, formulata dai danti causa delle attuali ricorrenti, in via incidentale nel giudizio in prime cure, e poi confermata con l’appello incidentale della
negativa sentenza del Tribunale, comportava solo una richiesta di
disapplicazione dell’ordinanza sindacale in questione per inesistenza
di nullità o illegittimità della stessa per non corretto esercizio di un
potere, invece, sussistente.
Il motivo è fondato. La controversia in relazione alla quale si è posta
la questione di giurisdizione ha ad oggetto la richiesta da parte dei
danti causa delle attuali ricorrenti di rilascio di un immobile ad uso
abitativo, che il Comune di San Pietro a Maida ha preteso di acquisire nei confronti dei legittimi proprietari, sulla base della ritenuta
sussistenza di un contratto preliminare di compravendita, individuato nel chirografo dell’8 settembre 1993, il quale avrebbe anche autorizzato l’ente locale all’occupazione dell’immobile fino alla stipula
del definitivo (di qui la contestata ordinanza sindacale di rilascio e
sgombero dei locali nei confronti dei proprietari).
Si tratta di una controversia che resta estranea ad ogni valutazione
di legittimità dell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da
parte dell’ente locale, il quale dichiaratamente agisce su “base contrattuale”, ed implica una decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: quella dell’ente locale di occupare il bene che ritiene ad esso sia stato legittimamente promesso in vendita (con diritto
all’occupazione interinale fino all’atto pubblico traslativo della proprietà) e quella dei proprietari del medesimo bene che ritengono di
non aver validamente ceduto lo stesso al Comune, né di averne autorizzato l’anticipata occupazione. Una controversia che spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario (v. in una prospettiva similare
Cass. S.U. n. 14956 del 2011; S.U. n. 24764 del 2009).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello
di Catanzaro, che provvederà anche per le spese relative alla presente fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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del potere che avrebbe dovuto sorreggerla e non della dichiarazione

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

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