Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18844/2018 proposto da:

B.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Ibrahim Khalil

Diarra, giusta procura allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 1886 del 2018 depositato il 18-05-2018 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di B.I., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere nuovamente arrestato dalla Polizia, che l’aveva accusato di aver falsamente denunciato un poliziotto per il ferimento di un suo amico durante una manifestazione di protesta nei confronti del Prefetto S.H.C.. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Guinea, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e fa/sa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Censura la valutazione di non credibilità del suo racconto, asserendo che il Tribunale abbia compiuto una scomposizione atomistica della pluralità di fatti storici puntualmente elencati e descritti dal ricorrente, senza effettuarne una sintesi, in violazione delle norme indicate in rubrica. Deduce, trascrivendo il verbale relativo alla sua audizione, che vi era un’evidente difficoltà di comunicazione in lingua francese tra l’interprete e il ricorrente e pertanto la difficoltà di narrazione indicata nel decreto impugnato erroneamente era stata considerata dal Tribunale indice di inattendibilità del racconto.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Si duole il ricorrente della valutazione effettuata dal Tribunale circa l’insussistenza in Guinea di una situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto interno o internazionale, richiamando una sentenza di merito e il sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, da cui risulta una condizione di criminalità diffusa, alimentata dalla corruzione in tutti gli strati dell’amministrazione dello Stato e della giustizia in particolare, sicchè nessuna protezione avrebbe potuto ottenere il ricorrente da parte delle Autorità statali.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Deduce il ricorrente di aver compiutamente descritto tutti gli aspetti della propria vicenda personale, da valutarsi nel contesto del suo Paese in cui i conflitti interetnici sono ancora molto intensi, ed afferma che dette circostanze non erano state prese adeguatamente in considerazione dal Tribunale.

4. In via preliminare deve valutarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che la procura alle liti allegata a detto ricorso non reca alcun riferimento nè al giudizio di cassazione, nè al provvedimento impugnato.

4.1. Il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non contiene alcun riferimento al decreto impugnato e all’impugnazione in cassazione, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “ogni e più ampia facoltà di legge, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla”. Trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima. Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione (in casi analoghi a quello che si sta scrutinando da ultimo Cass. n. 17708 del 2019; Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018).

La procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere, quindi, conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Nella materia della protezione internazionale e umanitaria la suddetta esigenza risulta vieppiù rafforzata, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria e che il difensore debba certificare anche la data di rilascio della procura.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

7. Infine deve dichiararsi che sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti processuali per il

versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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