Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25200/2009 proposto da:
B.M.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato SALONIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
EDILPAN ROMA SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato DE
PETRIS FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), TORO ASSICURAZIONI
SPA, S.P., CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA;
– intimati –
avverso il provvedimento R.G. 84795/08 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
per la ricorrente e’ solo presente l’Avvocato Giovanni Salonia che
chiede il rinvio per produrre cartolina postale di avvenuta notifica;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato che nulla osserva.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
CHE:
deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a., parte del giudizio sospeso e quindi litisconsorte necessario, atteso che, non essendo in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta dell’istanza di regolamento di competenza, la notifica e’ da considerarsi inesistente.
P.Q.M.
ordina l’integrazione, a cura della ricorrente, del contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a n.r..
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011