Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25200/2009 proposto da:

B.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato SALONIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

EDILPAN ROMA SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato DE

PETRIS FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), TORO ASSICURAZIONI

SPA, S.P., CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI

DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 84795/08 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

per la ricorrente e’ solo presente l’Avvocato Giovanni Salonia che

chiede il rinvio per produrre cartolina postale di avvenuta notifica;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

CHE:

deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a., parte del giudizio sospeso e quindi litisconsorte necessario, atteso che, non essendo in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta dell’istanza di regolamento di competenza, la notifica e’ da considerarsi inesistente.

P.Q.M.

ordina l’integrazione, a cura della ricorrente, del contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a n.r..

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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