Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22455-2013 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIERMARINI,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO

TERRITORIALE DI CEFALU’ in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la decisione n. 496/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

PALERMO, depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per la ricorrente l’Avvocato PIERMARINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. C.A., in qualità di erede universale di M.M.L., propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 496 del 9 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria centrale – sezione di Palermo – ha ritenuto legittimo, a conferma delle decisioni di primo e di secondo grado, l’avviso di liquidazione Invim notificato il 26 marzo 1991 (in esito a contenzioso) alla sua dante causa, in qualità di procuratrice generale della zia M.R..

La commissione tributaria centrale ha ritenuto, in particolare, che l’avviso di liquidazione Invim in oggetto – relativo ad un atto di compravendita del (OMISSIS) alla quale M.M.L. aveva partecipato in rappresentanza della parte alienante M.R. – fosse stato correttamente notificato alla procuratrice generale M.M.L.na pur dopo il decesso della mandante ((OMISSIS)); posto che non era stato provato che l’amministrazione finanziaria fosse stata portata a conoscenza di quest’ultimo evento, contrariamente a quanto disposto dall’art. 1396 c.C..

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p.2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1396 c.c., dal momento che quest’ultima disposizione riguarderebbe unicamente la conclusione del contratto, senza nulla disporre sui poteri rappresentativi nel tempo successivo; sicchè, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione centrale, non era onere della procuratrice generale informare l’amministrazione finanziaria del decesso della rappresentata. Informazione che, in ogni caso, era stata fornita fin dal primo grado di giudizio all’amministrazione finanziaria (ufficio del registro di Cefalù), come ampiamente comprovato dalla documentazione prodotta (lettere RR; consegna in udienza del certificato di morte; ricorsi ed atti di causa).

Con il secondo motivo di ricorso la C. lamenta ulteriore profilo di violazione dell’art. 1396 c.c.. Per avere la commissione centrale applicato quest’ultima disposizione senza considerare che, stante il mandato con rappresentanza, tutti gli effetti del contratto di compravendita oggetto di accertamento Invim dovevano ricadere sulla persona della rappresentata M.R. (alla cui eredità essa ricorrente aveva rinunciato); e che, in ogni caso, tale mandato era automaticamente cessato per effetto della morte della mandante.

p.3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

La commissione tributaria centrale ha basato la propria decisione sulla mancata prova, a carico dell’intimata, dell’assolvimento dell’onere di comunicazione all’amministrazione finanziaria della causa di estinzione della procura costituita dalla morte della M.R., ex art. 1396 c.c..

Questa ratio decidendi è tuttavia errata, posto che la disposizione in oggetto – nel richiedere che i terzi siano informati delle cause di modificazione, revoca ovvero estinzione della procura – sì riferisce non a “qualunque soggetto della collettività”, ma soltanto a coloro che “istituiscano con il rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura” (Cass. 915/70; 3959/08).

Con la conseguenza che non rientra tra i soggetti considerati dalla norma in esame – terzi rispetto al rapporto di rappresentanza, non anche al contratto l’amministrazione finanziaria relativamente ai rapporti tributari scaturenti dall’attività del rappresentante (Cass. 915/70 cit.).

La fattispecie andava invece disciplinata facendo applicazione delle norme sul mandato con rappresentanza e, segnatamente, dell’art. 1722 c.c., n. 4), secondo cui la morte del mandante estingue il mandato.

Quand’anche la rappresentante M.M.L. abbia svolto attività rappresentativa – sostanziale e processuale – successivamente al contratto di compravendita oggetto di accertamento Invim, ciò non toglierebbe che i suoi poteri rappresentativi, ancorchè di natura generale, fossero comunque venuti meno con la morte della mandante M.R.; intervenuta prima della notificazione dell’avviso di liquidazione qui opposto.

Ne consegue che quest’ultima notificazione non poteva essere effettuata in persona della rappresentante cessata, dovendo invece essere eseguita nei confronti degli eredi della contribuente deceduta (tra i quali, per inciso, non si annoverava la nipote M.L., avendo quest’ultima rinunciato all’eredità).

Sui medesimi soltanto gravava infatti la responsabilità obbligatoria sostanziale per il debito d’imposta e – a seguito del decesso della mandante e della conseguente estinzione del mandato – anche la esclusiva soggettività e legittimazione passiva nell’azione successiva di accertamento e riscossione del tributo.

Di ciò, per la verità, pare essere consapevole anche la stessa amministrazione finanziaria la quale riferisce in controricorso di aver tentato di acquisire fin dal (OMISSIS) – proprio a tal fine informazioni anagrafiche circa lo stato in vita della M.R. (classe (OMISSIS)); e di non essere riuscita nell’intento solo a causa del fatto, certo non ascrivibile al comportamento della rappresentante cessata, che l’istituzione dell’anagrafe del Comune di Cefalù era avvenuta a far data dal 1905, con conseguente impossibilità “di rinvenirei dati richiesti”.

Si accoglie dunque il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese processuali di legittimità vengono poste a carico dell’agenzia delle entrate; compensati i gradi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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