Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1525 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28043/2014 R.G. proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Ignazio

Guidi n. 46, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane n. 10, presso lo studio dell’avv. Lucio Ghia, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 2020/28/14, depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 2020/28/14 del 31/03/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l’appello di Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 66/48/13, che aveva, a sua volta, accolto parzialmente il ricorso di G.A. avverso l’iscrizione ipotecaria concernente vari tributi e sanzioni per violazioni del codice della strada;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’iscrizione ipotecaria riguardava sedici cartelle di pagamento di cui il contribuente deduceva l’invalidità della notificazione e, quindi, impugnate contestualmente alla stessa;

1.2. la CTR accoglieva l’appello di Equitalia evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate dall’agente della riscossione, con conseguente legittimità dell’iscrizione, indipendentemente dalla comunicazione dell’avviso previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77; b) le cartelle impugnate “contengono i requisiti minimi elencati nel D.M. n. 321 del 1999, art. 6 e dal D.P.R. n. 602 del 1973, novellato art. 25”, con evidenziazione delle ragioni della pretesa, del quantum debeatur e del termine di scadenza del pagamento;

2. avverso la sentenza della CTR G.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. Equitalia resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art.

100 c.p.c. e del principio del ne bis in idem per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del giudicato intervenuto in ordine alla irregolare notificazione di due delle cartelle di pagamento impugnate;

1.1. il motivo è inammissibile, sia nel caso in cui si ritenga che il ricorrente lamenti una omessa pronuncia, sia nel caso in cui si assuma che egli lamenti la violazione del giudicato esterno;

1.2. nel primo caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

1.3. nella specie, nel ricorso si afferma unicamente quanto segue: “Come si è avuto modo di argomentare nel corso del giudizio oggi all’attenzione del Supremo Consesso l’iscrizione ipotecaria notificata doveva ritenersi illegittima in quanto la stessa trarrebbe fondamento da atti di accertamento la cui debenza è già stata giudicata in senso negativo dalla Commissione Tributaria”;

1.4. è evidente che il generico riferimento compiuto dal ricorrente non è rispettoso del principio di diritto più sopra riportato;

1.5. nel caso, invece, in cui si ritenga che il ricorrente si dolga del mancato rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno, basterà evidenziare che non è stata prodotta in atti la sentenza della CTP, con attestazione del passaggio in giudicato, dalla quale possa evincersi l’effetto preclusivo invocato dal ricorrente (Cass. n. 20974 del 23/08/2018; Cass. n. 26310 del 29/09/2021);

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 139,148,156 e 160 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 43 e 60 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto la regolare notificazione delle cartelle di pagamento;

2.1. il motivo è inammissibile;

2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017), sempre che tale trascrizione sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019);

2.3. nel caso di specie, vertendo la contestazione sulla regolare notificazione delle cartelle di pagamento, il contribuente aveva l’onere di procedere alla trascrizione o alla fotoriproduzione, nel contesto del motivo, di tutte le relate di notificazione unitamente agli altri atti del procedimento notificatorio, con l’indicazione specifica, per ogni atto notificato, del vizio lamentato;

2.4. tale attività è stata compiuta solo parzialmente dal ricorrente, che ha fotoriprodotto (a titolo esemplificativo) solo alcuni documenti relativi al procedimento notificatorio concernente due delle cartelle impugnate e, segnatamente, un avviso di ricevimento che non si comprende a quale cartella di pagamento si riferisca (essendo illegibile il numero della stessa, nemmeno riprodotto nel contesto del ricorso), nonché l’avviso di ricevimento relativo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), che risulta in larga parte illegibile;

2.4.1. gli atti del procedimento notificatorio nemmeno sono stati allegati al ricorso per cassazione, non essendo idonea a emendare il vizio il loro tardivo deposito unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

2.5. tenuto conto della documentazione prodotta, questa Corte non può che attenersi all’accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto regolarmente notificate le cartelle di pagamento, enunciando principi di diritto del tutto condivisibili;

2.5.1. in particolare, la CTR ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. n. 946 del 17/01/2020; conf. Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 11708 del 27/05/2011); né è necessario che la firma sia leggibile (Cass. n. 6910 del 11/03/2021);

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite non superiore ad Euro 26.000,00;

5.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00 oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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