Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15249 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 67-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/03/2012, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 58/11/2012 depositata l’8 maggio 2012, che ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza resa dal giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.P.G.M., medico convenzionato, contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione relativo al rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2006.

La CTR sosteneva che sulla data da cui far decorrere il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso dell’imposta versata la giurisprudenza della Suprema Corte dava rilievo all’epoca dei versamenti in acconto, purchè però al momento della loro effettuazione già risultava che gli stessi fossero parzialmente o totalmente non dovuti. Aggiungeva poi che nel caso di specie il contribuente non aveva potuto avere certezza di non dovere l’imposta e pertanto confermava la sentenza della CTP che aveva agganciato detto termine alla data del saldo dei singoli versamenti.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la giurisprudenza alla quale hanno fatto riferimento i giudici di merito è stata superata da decisioni di segno opposto e pertanto la data da cui far decorrere il termine di decadenza è quella del versamento degli acconti e non del saldo.

Il contribuente non si è costituito.

Il motivo è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an o del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre decorre dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questo caso l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dal momento della corresponsione degli acconti (Cass. 23 febbraio 2007 n. 4251; Cass. 30 gennaio 2007 n. 1918; Cass. 17 marzo 2006 n. 5978; Cass. 21 febbraio 2005 a 3412; Cass. 20 gennaio 2005 n. 1198; Cass. 20 giugno 2003 n. 9885; Cass. 5 agosto 2002 n. 11682; Cass. 29 novembre 2000 n. 15314; Cass. 7 luglio 2000 n. 9156; Cass. 5 gennaio 2000 n. 56). In particolare, detto termine decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento – Cass. n. 359/2009 -.

A tali principi non si è uniformato il giudice di merito con specifico riguardo alle somme corrisposte dal contribuente nell’anno 2002 e nella prima parte dell’anno 2003 – per un importo, indicato dalla stessa CTR di Euro 3.615,88 -.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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