Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15249 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15249 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Nocera Inferiore con ordinanza n. R.G. 5825/2013 depositata il
7/08/2014, nel procedimento pendente tra:
ATTIANESE LUCIA;
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, COMUNE DI FIRENZE,
PREFETTURA DI FROSINONE;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO
FUZIO che chiede che il ricorso per regolamento sia accolto, con le
conseguenze di legge.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto e diritto
§ 1. — Il tribunale di Nocera Inferiore ha richiesto di ufficio, con
ordinanza 6.8.14, il regolamento di competenza sulla domanda di
opposizione a fermo amministrativo proposta da Lucia Attianese nei

Data pubblicazione: 21/07/2015

confronti di Equitalia Sud spa (e del Comune di Firenze e della
Prefettura di Frosinone), in uno ad altre contestazioni contestualmente
qualificate come opposizione ad atti esecutivi e da quel medesimo
giudice trattenute dinanzi a sé, a seguito di riassunzione dopo sentenza
di declinatoria di competenza resa dal giudice di pace di Nocera

§ 2. — Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta datata
20.3.15, chiedendo dichiararsi la competenza del giudice di pace di
Nocera Inferiore, condividendo l’impostazione del giudice rimettente —
fondata sull’interpretazione complessiva dei principi desumibili da
Cass. Sez. Un. 20931 del 2011) — in base soprattutto a Cass., ord. 16
ottobre 2014, n. 21914, per la quale “la cognizione in materia di
opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada,
configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella
specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione),
spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di
competenza per materia individuati dall’art. 7 del d.lgs. 10 settembre
2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale
di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte
abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo
amministrativo”.

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3. — Va premesso che, in materia, è stata rimessa al Primo

Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione
sulla qualificazione di atti pre-esecutivi (o prodromici all’esecuzione) di
fermo amministrativo ed ipoteca esattoriale, anche ai fini di individuare
la tutela esperibile dinanzi al giudice ordinario ed il conseguente riparto
di competenza, ove sia riconosciuto a tali istituti la funzione di mezzi
di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass., ord. 20 ottobre
Ric. 2014 n. 21291 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

Inferiore col n. 2763 del 2013.

2014, n. 22240).
§ 4. — Tuttavia, la peculiarità della fattispecie consente di non
ritenere pregiudicata la controversia né dalla soluzione della questione
suddetta, né dai precedenti invocati dal giudice rimettente o richiamati
dal pubblico ministero.

mera competenza per valore sulla domanda residua dopo la da lui
stesso disposta separazione: ciò che però rende inammissibile il
regolamento (per tutte: Cass., ord. 29 gennaio 2015, n. 1713; Cass.,
ord. 19 gennaio 2015, n. 728; Cass., ord. 12 novembre 2014, n. 24045;
Cass., ord. 14 aprile 2014, n. 8676; Cass., ord. 23 settembre 2013, n.
21778; Cass., ord. 21 dicembre 2012, n. 23888; Cass., ord. 16 luglio
2012, n. 12152; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17454).

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5. — Non vi è luogo a provvedere né – trattandosi di

regolamento sollevato di ufficio – sulle spese del presente
procedimento, né – visto che esso non integra un mezzo di
impugnazione – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015

Infatti, è lo stesso giudice rimettente a fare valere ragioni di

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