Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15249 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13299-2014 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), M.A. C. F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA

174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO GIGLIO;

– ricorrenti –

contro

C.I., C.F. (OMISSIS), C.G. C. F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO SAN LIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO RIZZUTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 806/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Marcello Magnano di San Lio con delega depositata in

udienza dell’avv. Rizzuto Girolamo difensore dei controricorrenti

che si riporta agli atti depositati.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

I. e C.G. convennero M.A. e G.A. davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Monreale, chiedendo di essere reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio esercitata attraverso una stradella della quale erano stati privati in conseguenza dell’avvenuta apposizione di paletti in ferro ancorati al suolo e di una rete di recinzione.

I resistenti, chiesero il rigetto del ricorso e, inoltre, con domanda possessoria riconvenzionale, l’eliminazione di due varchi di accesso e di un cancello in ferro, che avevano turbato il loro possesso della stessa stradella, nonchè il risarcimento dei danni.

Il Tribunale, accolse, in sede sommaria, con provvedimento del 9 maggio 2002, il ricorso e dichiarò inammissibile la riconvenzionale.

La Corte di Appello di Palermo, alla quale si erano rivolti i primigenei convenuti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 806/13, rigettò l’impugnazione.

Avverso quest’ultima statuizione il M. e la G. propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.

I C. resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il terzo motivo che, in considerazione della stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti lamentano omessa pronuncia e carenza di motivazione relativamente alla domanda riconvenzionale concernente la tutela possessoria, con violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., in quanto la Corte territoriale aveva errato nel valutare le deposizioni di Ma.Be. e C.P. maggiormente attendibili rispetto a quelle rese da R.V. e M.G., solo perchè questi ultimi erano legati ai ricorrenti da vincoli familiari; nè aveva esaminato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado.

Inoltre, M.A. e G.A. si dolgono del fatto che la Corte di appello di Palermo non aveva accertato la sussistenza dell’effettività del transito vantato dai resistenti, nonchè dei presupposti per ottenere la relativa tutela possessoria, considerato che la deposizione del teste Ra., confermata da quelle dei testi M. e R., convalidava la tesi di essi ricorrenti.

Il motivo è inammissibile.

Qualora le deposizioni testimoniali, ritualmente portate all’esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione. Nell’ipotesi che, invece, queste comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa quella concernente la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, la doglianza è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla Cassazione di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. L, n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).

Inoltre, quanto all’esistenza di rapporti familiari fra i testi e le parti, è orientamento consolidato che il giudice di merito non possa ritenere in maniera aprioristica non credibili le deposizioni rese da parenti, ma possa solo considerare l’esistenza di uno dei vincoli in questione idonea, in concorso con ogni altro utile elemento, ad incidere sulla maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass., Sez. L, n. 17630 del 28 luglio 2010, Rv. 614324).

Nella specie, la Corte di appello di Palermo ha, con motivazione logica e completa, non sindacabile nella presente sede, chiarito che la domanda dei resistenti era fondata, in quanto i testi Ma. e C. avevano dichiarato che l’accesso al fondo C. era sempre stato praticato anche dai precedenti proprietari attraverso un cancello a confine con la proprietà M., che permetteva un transito carrabile, e di un passaggio pedonale, e le loro dichiarazioni erano più attendibili di quelle di R.V. e M.G. innanzitutto poichè il primo era coinvolto direttamente nella vicenda, avendo ammesso di essere stato coautore materiale dello spoglio, mentre il secondo aveva un interesse, pur indiretto, nella causa nella qualità di figlio delle controparti.

Tale accertamento, diversamente da ciò che sostengono i ricorrenti, è stato fondato, però, non solo sui meri rapporti esistenti fra i testi e le parti, ma anche sul contenuto della deposizione del teste Ra., il quale ha reso dichiarazioni non compatibili con la tesi dei ricorrenti, avendo confermato che i resistenti utilizzavano la stradella 2-3 volte la settimana, pure con una autovettura, a decorrere da circa 6-7 mesi prima dell’epoca del suo esame, affermazione, questa, che chiariva come il passaggio di I. e C.G. non avveniva a titolo precario e di cortesia, come sostenuto dalle controparti.

Pertanto, dall’insieme di tutte le testimonianze assunte, accertata la maggiore attendibilità di alcune dichiarazioni rispetto alle altre, non esclusivamente sulla base dei rapporti, anche familiari, fra testi e parti, ma tenendo conto della loro complessiva coincidenza con quelle di uno dei testi dei ricorrenti, la Corte territoriale ha desunto, con un giudizio tipicamente di merito, che l’accesso al fondo C. era sempre stato praticato anche dai precedenti proprietari attraverso un cancello al confine della proprietà M., che permetteva un passaggio carrabile, ed un percorso pedonale, al quale si accedeva attraverso dei giardini e che, quindi, sussistessero i presupposti per la tutela possessoria invocata dai resistenti.

In ordine alla contestazione relativa al mancato esame della domanda riconvenzionale, si osserva che la Corte locale ha affrontato la questione, ritenendo che, all’avvenuta dimostrazione dello spoglio patito dai resistenti, dovesse conseguire l’infondatezza della richiesta di manutenzione nel possesso di M.A. e G.A., considerato che le condotte contestate da questi ultimi costituivano proprio esercizio del legittimo passaggio di I. e C.G..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, artt. 58 in quanto la Corte palermitana aveva errato nel ritenere applicabile la norma da ultima menzionata, con la conseguenza che doveva ritenersi ammissibile il deposito dei documenti presentati in grado di appello, tesi a dimostrare l’epoca di realizzazione del varco di accesso ad opera dei C..

La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio complessiva della decisione.

Infatti, la sentenza ha ritenuto, comunque, che “i provvedimenti emessi dal Comune di Monreale diretti alla rimozione delle opere illegittimamente eseguite dagli appellanti” fossero irrilevanti perchè “inidonei ad escludere la sussistenza di una precedente situazione possessoria”.

I ricorrente non hanno contestato specificamente detta valutazione che, peraltro, rientra nella sfera di discrezionalità riservata al giudizio di merito, con conseguente inammissibilità della loro contestazione.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone distrarsi le predette spese in favore dell’avvocato Erik Furno, del Foro di Napoli.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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