Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15249 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LAOR GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE VILLA GRAZIOLI 13, presso l’avvocato SAVINI ALESSANDRO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO L’ELITE S.R.L. N. 354/2005 (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Avv. B.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILANGIERI 4, presso l’avvocato VETERE ANNA

MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

12/01/2007, n. 354/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. CONTI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinte istanze, datate 31.10.2006 e depositate in data 2.11.2006, il Curatore del fallimento Elite s.r.l. chiedeva la vendita all’asta dei seguenti tre immobili: appartamento sito in (OMISSIS);

appartamento sito in (OMISSIS); capannone sito in (OMISSIS).

In data 7.11.2006 il giudice delegato al fallimento emanava le relative ordinanze di vendita, fissando per gli incanti la data 16.01.2007.

Con ricorso in data 2 gennaio 2007, depositato in data 3 gennaio 2007, la Laor Gestioni Patrimoniali s.r.l. impugnava le dette ordinanze.

La società ricorrente assumeva che le citate ordinanze erano illegittime, in quanto i cespiti le erano stati venduti, ben prima della dichiarazione di fallimento, per atto Notaio G. Floridi di Roma, rep. 14951 racc. 7194 del 22.03.1999, trascritto il 14.04.1999 e che, quindi, non vi fosse luogo per la disposizione da parte del giudice delegato di beni sui quali terzi avessero diritti esclusivi.

La ricorrente aggiungeva, a sostegno del proprio assunto, che il fallimento Elite aveva intrapreso il giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma sez. fallimentare, volto alla declaratoria di inefficacia dei titoli d’acquisto della Laor Gestioni Patrimoniali medesima.

Con provvedimento n. 930/2007 il Tribunale respingeva il reclamo.

Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 16.03.2007, la Laor Gestioni Patrimoniali s.r.l. ha chiesto la cassazione del predetto provvedimento sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la legittimità dell’acquisizione degli immobili da parte del fallimento tanto più che era già stato chiesto in altro giudizio dal fallimento stesso l’accertamento dell’inefficacia del trasferimento della proprietà del bene in capo ad essa società ricorrente avvenuto a seguito di vendita in sede di procedura esecutiva.

Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’inefficacia in suo favore del trasferimento della proprietà degli immobili. I due motivi tra loro correlati possono essere esaminati congiuntamente. Si osserva a tale proposito che la costante giurisprudenza di questa Corte in diverse circostanze ha affermato che nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma della L. Fall., art. 107, il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione. Pertanto, nell’ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita per scelta del curatore stesso, nè proseguibile, ai sensi della L. Fall., art. 51, dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacchè nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore a norma della L. Fall., art. 107 (Cass. 13865/02; Cass. 15103/05; Cass. 25963/09; Cass. 22442/10). Non è pertanto dubbio che nel caso di specie trova applicazione il disposto dell’art. 2913 c.c., secondo cui non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, essendo non controverso in causa che la vendita degli immobili è avvenuta dopo l’effettuazione del pignoramento.

La conseguenza di ciò è che la materiale disponibilità dei beni in questione non è mai venuta meno da parte dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva e successivamente del fallimento , non avendo alcun effetto la sopravvenuta vendita.

Da ciò discende che nessun atto materiale di acquisizione dei beni in questione era necessario da parte del fallimento perchè gli stessi erano già nella sua disponibilità avendo acquisito quest’ultima direttamente dalla procedura esecutiva cui è subentrato, la quale, a sua volta, non ne aveva anch’essa mai perso la disponibilità stante la permanenza del pignoramento nei cui confronti nessun effetto ha prodotto l’atto di vendita. Da ciò necessariamente deriva che nessuna rilevanza riveste nella presente causa l’azione intentata dalla curatela per l’accertamento della eventuale inefficacia dell’atto di trasferimento del medesimo compendio immobiliare sottoposto a vendita fallimentare poichè la proposizione di tale azione lascia comunque inalterati, in virtù di quanto detto, gli effetti del subentro del fallimento nella procedura esecutiva e l’inefficacia nei suoi confronti degli atti di alienazione, con conseguente possibilità per la massa di procedere alla vendita degli stessi.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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