Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15248 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 24/06/2010), n.15248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società

SCCI (Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS), cessionaria

dei crediti contributivi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, PIERDOMINICI

ITALO, VITTORI GIANFRANCO, giusta procura generale alle liti per atto

Notaio Franco Lupo di Roma del 7/10/1993, rep. n. 22976, allegata in

atti;

– ricorrenti –

contro

MARIOTTI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 299/04 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di ANCONA, depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che l’INPS ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Mariotti Costruzioni s.r.l ed avverso l’indicata ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona in data 13.12.2004, che ha sospeso a sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio proposto avverso cartella per contributi al servizio sanitario nazionale, attesa la pendenza di controversia innanzi al Tribunale di Ancona derivante dal medesimo accertamento ispettivo;

che l’Istituto deduce che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, prevede la sospensione del processo tributario solo nell’ipotesi di proposizione innanzi al tribunale ordinario di querela di falso o di questione sulla capacità di stare in giudizio;

che la Mariotti Costruzioni non si è costituita;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., n. 5, ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., il quale, premessa la natura tributaria della controversia, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per essere illegittimo il provvedimento a sensi del citato art. 39;

nella camera di consiglio odierna il Collegio, condivide le conclusioni del P.M., e, ritenuta l’illegittimità del provvedimento di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. perchè in contrasto con quanto previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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