Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15248 del 22/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28709-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

W.L.A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA COSENZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO NOTARO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/10/2011, depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Matteo Notaro difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

W.L.A.O., grafico pubblicitario, impugnava avanti alla CTP il silenzio rifiuto dell’Agenzia all’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007. La decisione di rigetto della CTP veniva riformata dalla CTR, la quale accoglieva l’appello del contribuente. I giudici di secondo grado non ritenevano sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, lo stesso non risultando dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili, documenti che il primo giudice aveva trascurato di valutare.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, al quale il contribuente ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia contesta l’erroneità della decisione impugnata la quale avrebbe, da un lato, negato la sussistenza di autonoma organizzazione mentre questa si evinceva dall’esame del quadro RE dei vari modelli unici presentati, che evidenziano significativi compensi percepiti (Euro 151.408,00 per l’anno 2004, Euro 106.912,00 per l’anno 2005, Euro 98.384,00 per l’anno 2006 ed Euro 82.784,00 per l’anno 2007), nonchè di spese sostenute per compensi corrisposti a terzi pari ad Euro 1.500,00 per l’anno 2005 ed Euro 1.860,00 per l’anno 2004 e, dall’altro, omesso di considerare la mancanza di prove contrarie fornite dal contribuente per dimostrare l’inesistenza di autonoma organizzazione.

La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto della censura proposta dall’Agenzia, rilevandone l’infondatezza.

Il motivo è infondato.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di un’attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell’obbligato (da ultimo, Cass., n. 22468/2015; Cass., n. 18749/2014). Inoltre, la valutazione del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Nella specie, la decisione gravata, secondo la quale dalle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili prodotti dal contribuente si evincere che lo stesso svolga la propria attività professionale personalmente, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con beni strumentali di ridotta entità, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che apiLts insindacabile in questa sede e che non risulta censurabile in ordine alla violazione di legge, avendo i giudici di seconde cure fatto corretta applicazione dei principi e dei parametri derivanti dalle norme di legge e dalla giurisprudenza di questa Corte. D’altra parte, il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass., n. 18108/2013 e n. 13048/2012). Nè è stato dedotto il vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio.

Il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente formarsi di uno stabile orientamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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