Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15248 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20484/2012 proposto da:

D.M.F., B.L.,

B.M.M., B.M.G., B.E.,

B.C., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIACRISTINA GUADAGNO;

– ricorrenti –

contro

A.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI N. 187, presso lo studio dell’avvocato

DORINA FURNO GUERRIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato ERIK

FURNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per

l’inammissibilità della produzione documentale depositata da parte

ricorrente;

udito l’Avvocato Guadagno Mariacristina difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Furno Erik difensore del controricorrente che ha

eccepito l’inammissibilità della produzione documentale depositata

dalla controparte in questa sede, quindi chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza depositata l’8 luglio 2004 rigettò le domande avanzate da B.M.M., B.V., B.R. e B.M.G. nei confronti di A.O..

Gli attori, premettendo di essere comproprietari di immobili facenti parte di un fabbricato sito in (OMISSIS), avevano prospettato che il convenuto, proprietario di altri immobili ivi siti, aveva perpetrato i seguenti abusi ai danni della proprietà attorea: 1) aveva trasformato una finestra, collocata al secondo piano, in un ampio balcone, che riduceva aria e luce al sottostante appartamento degli attori, balcone che, comunque, aveva aggravato la servitù di veduta ed era lesivo della distanza minima imposta dal codice civile; 2) nel titolo originario, fonte per entrambe le parti, risalente al 16 gennaio 1937, era stata istituita una servitù di passaggio a carico del terrazzo dell’appartamento poi pervenuto all’ A., quest’ultimo aveva trasformato il terrazzo in parola in locali abitativi incorporati all’appartamento, così snaturando abusivamente i luoghi destinati all’esercizio della servitù, da esercitarsi al fine di accedere al tetto con materiali, strumenti e manovalanza, onde far luogo alle riparazioni del caso; 3) aveva, di poi, in sostituzione di un preesistente copri-scala, costruito una sopraelevazione di maggior volume, che accoglieva un appartamento, le cui tegole di copertura, illecitamente sporgenti sullo spazio aereo della proprietà degli attori, procuravano abusivo stillicidio delle acque piovane; 4) aveva, infine, trasformato il lastrico solare in una terrazza a livello del nuovo edificato appartamento, la quale, munita di ringhiera, consentiva una illegale veduta sulla proprietà attorea.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 10 febbraio 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, accolse, per quanto di ragione, solo la domanda di cui al precedente punto 3).

Avverso quest’ultima statuizione ricorre per cassazione B.M.M., B.R., B.M.G., D.M.F., B.C., B.E. (quest’ultimi, nella qualità di eredi di B.V., deceduto in corso di causa).

Resiste con controricorso A.O..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente assume che la Corte territoriale aveva errato nel non accorgersi che la trasformazione della finestra in un comodo balcone di affaccio non trovava giustificazione nella disciplina dettata dagli artt. 1102 e 1122 c.c.: “non si tratta di veduta su di un cortile condominiale oppure ex condominiale bensì su aree e beni esclusivi dei B. che non hanno mai formato, nel passato, oggetto di comunione”. Peraltro era evidente che la costruzione aveva aggravato la servitù, trattandosi di un’opera del tutto diversa rispetto alla preesistente finestra, posta a pochi centimetri di vicinanza dalla proprietà dei ricorrenti, la quale consentiva veduta diretta dai lati corti del balcone, prima del tutto esclusa dall’affaccio operato dalla preesistente finestra. Con la conseguenza che in tal modo si era dato vita alla arbitraria costituzione di una nuova e diversa servitù.

La doglianza è destituita di giuridico fondamento. Non è dubbio, infatti, che la Corte di merito, pur non avendo soddisfatto le aspettative dei ricorrenti, non è venuta meno al dovere di pronunciarsi sul capo di domanda sopra sunteggiato.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1063, 1065, 1067 e 905 c.c.; nonchè omessa e insufficiente motivazione.

Lamenta il ricorso che la Corte locale, senza l’apporto di una effettiva motivazione, aveva approvato la costruzione del balcone, così ignorando le doglianze prima esposte (riduzione di aria e di luce, aggravamento della servitù, violazione della distanza imposta dall’art. 873 c.c.). Il giudizio espresso dalla corte viene qualificato come apodittico e, nella sostanza, non ragionato.

Con la terza doglianza i B. denunziano la violazione degli artt. 873, 905, 1102, 1122, 1063, 1065, 1067 c.c.; nonchè degli artt. 190, 115 345 c.p.c. e del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Viene inoltre denunziata omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione.

Trattasi di doglianze che, in definitiva, a dispetto della vastità dei richiami giurisprudenziali e della reiterazione di argomentazioni, insistono nel censurare la mancata presa in considerazione del pregiudizio derivante dalla costruzione del balcone. Secondo i ricorrenti, la costruzione procura alla loro proprietà ed in particolare alla loro legittimo balcone aggettante, specifico nocumento, deprivandolo di luce ed aria. La circostanza che la nuova opera prende avvio dal muro condominiale non giustifica la violazione delle norme evocate, in quanto non si verte in materia di conflitto tra i diritti del condomino e quelli del condominio, bensì fra diritti dei singoli condomini.

Il predetto balcone veniva a porsi in perpendicolo anche sulla colonna d’aria sovrastante una bretella di proprietà dei B..

Doveva, poi, considerarsi circostanza nuova, tardivamente dedotta, comunque non corrispondente al vero, l’affermazione secondo la quale il manufatto dell’ A. trovavasi “sfalsato e non sulla stessa verticale” di quello dei ricorrenti.

Nè, infine, poteva assegnarsi rilievo all’inconferente osservazione del CTU, secondo la quale il nuovo balcone avrebbe protetto dalle intemperie quello dei ricorrenti.

La prospettazione coltivata con i due motivi che precedono non è condivisa dal Collegio.

La Corte territoriale, invero, si è attenuta al principio di diritto più volte enunciato in questa sede, secondo il quale in tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultime non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall’art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all’art. 1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l’uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, nell’utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione (Sez. 2, n. 7044 del 14/4/2004, Rv. 572036). Ulteriormente chiarendosi che nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale (Sez. 2, n. 6546 del 1873/2010, Rv. 611805).

L’assunto, infine, secondo il quale il balcone risultava essere aggettante su una bretella di area di proprietà esclusiva dei ricorrenti ha natura meramente congetturale.

Con il successivo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 115 c.c., comma 1, art. 2197 c.c., comma 1 e artt. 1058, 1158, 1061, 1712 c.c.; nonchè omessa o insufficiente contraddittoria motivazione in ordine alla costituzione di un’illecita servitù di veduta dall’immobile dell’ A., ed in particolare da una parte della copertura, trasformata in terrazzo.

La Corte territoriale, secondo l’assetto impugnatorio, violando il principio dell’onere della prova, aveva, errando, affermato che il resistente aveva maturato per usucapione il diritto all’affaccio dal predetto, esercitato da un parapetto in muratura, che consentiva l’affaccio, sostituito con una ringhiera dall’ A., senza che, perciò, la funzione della veduta potesse considerarsi frutto dell’intervento edilizio censurato. Per contro, afferma il ricorrente, sussisteva la prova che il tetto, prima dell’immutazione, era protetto al margine esterno da un muro di recinzione alto circa 1,60 m, tale da non consentire in alcun modo l’affaccio. Il tentativo di provare per testi che il muro in discorso non superava i 60 cm, deve considerarsi mendace: invero, se ciò fosse stato vero, oltremodo pericoloso e tutt’altro che comodo sarebbe stato esercitare la veduta dal predetto manufatto, dovendovisi sedere al colmo e inarcare pericolosamente la schiena verso il basso. Con la conseguenza che perciò stesso deve escludersi che si trattasse di un muro d’affaccio. La Corte, inoltre, erroneamente aveva valorizzato le informative acquisite in loco dal CTU, che, lungi dall’avere la mera funzione accessoria che la legge gli attribuisce, avevano assunto un ruolo determinante per la prova della domanda. Senza contare la scarsa attendibilità delle persone pretesamente informate, fatte trovare sul posto.

In definitiva, non consta elemento probatorio decisivo dal quale possa trarsi il convincimento della sussistenza di opere apparenti della servitù pretesamente acquisita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, che nel caso avrebbe dovuto consistere nella preesistenza di un efficiente parapetto, di altezza compresa tra i 90 e 100 cm.

Infine, nessuna concludenza può assegnarsi alle fotografie prodotte dalla controparte, prive di specifici riferimenti che consenta di individuare effigiate in esse i luoghi in controversia.

Anche l’esposta doglianza non può trovare accoglimento.

La censura si risolve in una rivalutazione del merito della motivazione. La Corte d’appello, dopo aver constatato la preesistenza del parapetto (manufatto, questo, non specificatamente smentito, pur se ne è controversa la conformazione), procedendo all’apprezzamento della prova testimoniale e tenuto conto della documentazione fotografica, messa a raffronto con i rilievi del CTU, ha ritenuto che la predetta opera muraria consentiva la veduta; la quale, quindi, non era derivata dalla apposizione della ringhiera.

Attraverso il predetto motivo i ricorrenti assegnano impropriamente al giudizio di legittimità la revisione integrale del giudizio d’appello, includente la valutazione delle prove, le conclusioni del CTU e gli apprezzamenti di merito effettuate dal giudice. Invero, attraverso l’articolata illustrazione della censura i medesimi, in definitiva, assumono che la Corte locale abbia fatto cattivo esercizio del proprio potere discrezionale nel valutare gli esiti istruttori.

Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’àmbito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Appare, quindi, evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L, n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385). Nel caso di specie, non solo le critiche appaiono frammentate e nebulose, ma devesi rilevare, come prima si è detto, la non autosufficienza sul punto della lamentela.

La sentenza gravata non si mostra affetta da alcun vizio intrinseco, stante che il dissenso dei ricorrenti, appunto, risiede in una valutazione alternativa del materiale probatorio.

Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti allegano violazione degli artt. 1065, 1067, 1321 c.c., art. 1322 c.c., comma 1, art. 1068 c.c. e dell’art. 99 c.p.c.; nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione. Oggetto della doglianza è costituito dalla servitù di passaggio, al fine di accedere al tetto per effettuare eventuali riparazioni; servitù, che, nell’assunto dei ricorrenti era stata di fatto annichilita dall’intervento edilizio dell’ A.. Al posto del preesistente terrazzino il resistente aveva edificato un bagno, un piccolo vano cucina un corridoio di disimpegno che adduceva ad un vano tinello. Per contro, la predetta servitù, siccome poteva trarsi dal titolo originario, si esercitava su una striscia di tetto puntualmente identificata nelle sue misure e sull’intera superficie del predetto terrazzino. E’ evidente, ricordano i ricorrenti, che l’ A., così facendo, aveva reso assai incomodo l’esercizio della servitù in discorso, stante che a fronte degli originari luoghi aperti, ora il passaggio avrebbe dovuto svolgersi, limitatamente ad uno stretto corridoio, destreggiandosi tra arredi e nei limiti dell’altezza dal soffitto. Inoltre, per l’accesso sarebbe stato necessario chiedere la chiave all’ A., onde poter attraversare i locali di cui si è detto, con la conseguenza che la servitù finiva col coincidere con il diritto di accesso al fondo, previsto dall’art. 843 c.c., che nulla ha a che vedere con l’esercizio di una servitù.

Anche quest’ultima censura, non dissimilmente dalla precedente, pretende un riesame delle valutazioni di merito non consentito in questa sede.

L’insieme degli argomenti addotti dalla Corte napoletana, tenuto conto di quanto chiarito in relazione al precedente motivo, non è tale da giungere a risultati incongrui, intrinsecamente contraddittori o implausibili. Partendo dalla circostanza che anche prima dell’intervento edilizio contestato per accedere alla proprietà dell’ A. occorreva che costui collaborasse aprendo la porta d’accesso all’area privata, tenuto conto dello scopo della servitù (consentire interventi di riparazione del tetto dei B.) e del bilanciamento d’interessi disposto dall’art. 1065 c.c., valutato lo stato anteriore dei luoghi (la sentenza precisa che era necessario attraversare comunque l’ingresso della proprietà A., la quale presentava un apertura sul vano scala non più larga del corridoio attuale), la scelta decisionale non è in contrasto con le norme invocate, nè presta il fianco alla critica motivazionale.

Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone distrarsi le predette spese in favore dell’avvocato Erik Furno, del Foro di Napoli.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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