Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15248 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12310-2019 proposto da:

S.A., C.M., C.E., C.A.,

C.R.A., C.D., elettivamente

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli Avvocati LONGHEU GIUSEPPE

e LONGHEU CARLO;

– ricorrenti-

contro

P.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dagli Avvocati PILO MARIA LUISA CARLOTTA e DIAZ PIETRO NATALE;

– controricorrente-

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI, PO.AL., AMTRUST

EUROPE LIMITED;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. RG 888/2018 del TRIBUNALE di SASSARI del 10

marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. MASTROBERARDINO PAOLA, che

visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione

voglia respingere il proposto regolamento, confermando la

sospensione del giudizio civile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso di un intervento chirurgico di toracotomia esplorativa eseguito dai dottori Po.Al. e P.L. presso la clinica chirurgica dell’Università di Sassari si determinò, in data 17 maggio 2012, il decesso del paziente C.T..

A causa di tale evento i due medici furono rinviati a giudizio, davanti al Tribunale penale di Sassari, per i reati di omicidio colposo e falso in atto pubblico e i familiari del defunto – S.A., C.E., C.D., C.M., C.A. e C.R.A. – si costituirono parte civile nei confronti degli imputati e del responsabile civile, cioè l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

Nella pendenza del processo penale i familiari hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale civile di Sassari, i dottori suindicati e l’Azienda ospedaliera, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del loro congiunto.

I convenuti si sono costituiti in giudizio e il Dott. P. ha chiesto di chiamare in manleva la sua società di assicurazione Amtrust Europe Limited, la quale si è costituita in giudizio.

I convenuti hanno chiesto, preliminarmente, la sospensione del giudizio civile sul rilievo del carattere pregiudiziale del processo penale pendente a carico delle stesse parti, mentre gli attori si sono opposti alla richiesta.

Il Tribunale, con ordinanza 10 marzo 2019, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 75 c.p.p., comma 3, sostenendo che la causa civile ha ad oggetto il medesimo fatto di cui al processo penale, essendo i convenuti in sede civile anche imputati nel giudizio penale.

2. Contro l’ordinanza di sospensione propongono regolamento di competenza S.A., C.E., C.D., C.M., C.A. e C.R.A. con unico atto affidato ad un solo motivo e affiancato da successiva memoria.

Il Dott. P. si è costituito con una memoria difensiva, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il proposto regolamento venga rigettato, confermandosi il provvedimento di sospensione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 75 c.p.p., comma 3, c.p.p., e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., alla luce dell’art. 24 Cost..

Osservano i ricorrenti che l’art. 75 cit. consente la sospensione del processo civile nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria sia rivolta nei soli confronti dell’imputato, per cui non potrebbe trovare applicazione in caso di azione risarcitoria promossa cumulativamente contro l’imputato ed altri coobbligati, quale il responsabile civile. Nel caso in esame gli attori, dopo essersi costituiti parte civile in sede penale, hanno proposto domanda di risarcimento dei dannirei confronti degli imputati ma anche dell’Azienda ospedalieri universitaria di Sassari, in qualità di responsabile civile. Oltre a ciò, il titolo fatto valere in sede civile sarebbe diverso, in quanto è costituito dall’inadempimento contrattuale. Ne consegue che la sospensione non sarebbe possibile, potendo al più ipotizzarsi una sospensione parziale nei confronti dei soli imputati, mentre la causa civile dovrebbe comunque proseguire nei confronti del coobbligato solidale.

2. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorso stesso chiarisce che gli odierni ricorrenti, familiari del defunto C.T., si sono costituiti parte civile nel processo penale rivolto nei confronti dei medici (imputati) e della Azienda ospedaliera di Sassari (responsabile civile). Da tanto consegue che la causa civile odierna è stata promossa nei confronti delle medesime parti del processo penale; per cui nel caso di specie – come condivisibilmente ha osservato il Procuratore generale -non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte che esclude la possibilità di sospensione del processo civile qualora il danneggiato abbia agito in sede civile non solo contro l’imputato ma anche contro altri danneggiati (v. in tal senso, fra le altre, le ordinanze 18 luglio 2013, n. 17608, e 18 maggio 2020, n. 9066).

Va poi detto che, essendo diversi i presupposti della colpa penale e di quella civile, ben potrebbe essere (in ipotesi) che gli imputati vengano assolti in sede penale (secondo i noti principi, applicabili nel giudizio penale, della prova oltre ogni ragionevole dubbio) e condannati in sede civile (secondo la diversa regola del più probabile che non applicabile in sede civile). In altre parole, potrebbe anche ipotizzarsi una pronuncia di assoluzione nel processo penale alla quale non consegua un effetto vincolante nel processo civile, e ciò in ragione del diverso concetto di colpa applicabile nelle due diverse sedi.

Rileva il Collegio, ad ogni modo, che nel caso in esame è evidente come il fatto reato contestato in sede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domanda risarcitoria avanzata nel processo civile; per cui è palese la possibile interferenza tra il giudicato penale e la susseguente causa civile. E’ innegabile, infatti, che la decisione emessa in sede penale possa avere un effetto vincolante in sede civile (art. 654 c.p.p.); sicchè si verifica nel caso odierno la situazione, più volte descritta dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato in sede civile (v., tra le altre, le ordinanze 16 marzo 2017, n. 6834, 11 luglio 2018, n. 18202, 15 luglio 2019, n. 18918 del 2019, e 3 febbraio 2021, n. 2522).

Sussistono, quindi, due decisivi elementi a favore della sospensione necessaria, costituiti dal possibile effetto della pronuncia penale nel giudizio civile e dalla identità delle parti convenute in sede civile con imputati e responsabili civili nel processo penale.

3. Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, di aver proposto una domanda di risarcimento dei danni anche contro la società di assicurazione Amtrust Europe, nei confronti della quale essi sostengono di avere “azione diretta”; per cui, non essendo quest’ultima presente nel giudizio penale, la diversità dei soggetti destinatari della domanda risarcitoria in sede civile renderebbe non applicabile la disciplina della sospensione.

3.1. Tale osservazione non è condivisibile.

E’ vero, infatti, che la L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 12, concede al soggetto danneggiato il diritto “di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di cui all’art. 10, comma 1 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10”. Tale norma, però, è entrata in vigore in un momento successivo rispetto alla morte del paziente C.T. per cui è pendente il processo penale; ne consegue che, pur essendo stato il giudizio civile intrapreso nel 2018, non è pacifico che l’azione diretta sussista realmente. D’altra parte, il meccanismo dell’azione diretta di cui all’art. 12 cit. si inserisce nel sistema complessivo della L. n. 24 del 2017, art. 10 che prevede, appunto, l’obbligo di assicurazione.

Comunque sia, e a prescindere dalla sussistenza o meno di tale azione diretta, è decisiva la circostanza che nel ricorso per regolamento di competenza la sussistenza di una domanda proposta anche nei confronti della società di assicurazione è solo genericamente affermata e non dimostrata. Dalla lettura del provvedimento impugnato – che definisce la società di assicurazione come “terza chiamata” – e dal complesso degli atti a disposizione di questa Corte sembra evidente, al contrario, che la società di assicurazione sia stata chiamata in manleva dal Dott. P., come emerge anche dalla memoria difensiva di quest’ultimo.

Ne consegue che anche l’ulteriore argomento portato dai ricorrenti per contestare il provvedimento di sospensione è privo di fondamento. 4. Poichè, dunque, il provvedimento di sospensione risulta essere stato emesso correttamente, nel rispetto dell’art. 295 c.p.c., il regolamento di competenza deve essere rigettato.

In considerazione della particolarità della vicenda, la Corte stima equo compensare integralmente le spese del presente regolamento. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del regolamento.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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