Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22622-2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MASI giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIADENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2014 del TRIBUNALE di CREMONA, depositata

il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/ 2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.S. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Piadena, che non svolge difese, avverso la sentenza del tribunale di Cremona 13.2.2014 che ha respinto l’appello, ritenuto inammissibile nella parte in cui ha riproposto genericamente le questioni già dedotte in primo grado ed infondato in ordine all’asserita violazione della L. n. 120 del 2010, art. 25, posto che è prevista una distanza minima di un Km tra il cartello indicatore del limite di velocità e quello di avviso della rilevazione ed erano condivisibili le considerazioni del primo giudice sulla visibilità del cartello.

Parte ricorrente denunzia a) violazione della L. n. 120 del 2010, art. 25, perchè la strada ex SS (OMISSIS) è totalmente priva di segnali stradali inerenti il limite di velocità ed il giudice disapplica il C.d.S. perchè l’amministrazione avrebbe dovuto apporre ad almeno 1 KM di distanza il segnale che impone il limite di velocità; b) omesso esame di fatto decisivo in ordine alla carenza di legittimazione attiva del Comune; c) violazione degli artt. 39, 40 e 45 C.d.S., in ordine alla necessità di segnaletica idonea per dimensioni, leggibilità e posizionamento; d) erronea conclusione sull’applicazione del concorso continuato di illecito amministrativo.

Sul primo motivo si osserva che viene introdotta nella sostanza, pur prospettandola come violazione di legge, una questione di merito che richiederebbe un nuovo accertamento in fatto rispetto ad una sentenza che ha sancito che il limite di velocità doveva intendersi quello ordinario per le strade extraurbane secondarie ed era stato superato.

Il ricorso non è autosufficiente non indicando la velocità risultante dai vari verbali e non considera che, in caso di dubbio, bisogna osservare il limite di velocità più basso.

Il secondo motivo propone una questione nuova in mancanza di rituale censura ex art. 112 c.p.c., con espressa indicazione delle difese svolte in primo grado ed in appello.

Il terzo motivo propone un riesame del merito rispetto all’affermazione della sentenza di appello che ha condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado sulla visibilità del cartello.

Il quarto motivo mostra mero dissenso rispetto all’affermazione della sentenza secondo la quale per pacifica giurisprudenza il concorso continuato si applica in ipotesi di più violazioni commesse con unica azione e non nel caso di molteplici violazioni commesse con pluralità di condotte (Cass. n. 5252/2011) e non svolge argomenti idonei a ribaltare la decisione impugnata.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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