Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15247 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 3211-2014 proposto da:
DAL COL SRL 01531800215, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GAETANO
KOCH 42, presso lo studio dell’avvocato VITANTONIO AMODIO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
LINSER PETER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO
GULLOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIA BENEDETTI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 21/07/2015

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 5/06/2013,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo
§ 1. — È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 21.10.14 e regolarmente
notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza
della Corte di appello di Trento — sez. dist. di Bolzano n. 99 del
15.6.13:
«1. — La Dal Col srl ricorre, articolando cinque motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata
rideterminata la somma oggetto della condanna pronunziata nei suoi
confronti in favore dell’avv. Peter Linser per prestazioni professionali
da questi svolte, con reiezione della riconvenzionale per danni da
inadempimento, su cui controparte aveva chiamato in garanzia la
Assicurazioni Generali spa. Degli intimati il solo Linser resiste con
controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai
sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., anche in relazione
all’art. 360-bis cod. proc. civ. — parendo dovervisi rigettare.
3. — La ricorrente formula cinque motivi: il primo, rubricato
«error in procedendo: nullità della sentenza o del procedimento, ex art.
360 n. 4) c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 bis, co.
2 cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150»; il

Ric. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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depositata il 15/06/2013;

secondo, rubricato «error in iudicando: omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5) c.p.c., in ordine
all’applicazione dell’art. 50 bis, co. 2 cod. proc. civ. e dell’art. 14 del
d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150»; il terzo, rubricato «error in iudicando:
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5)

contestazioni mosse in ordine all’operato dell’avv. Linser»; il quarto,
rubricato «error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione, ex art.
360 n. 3) c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ.»; il quinto, rubricato «error in
iudicando: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3) c.p.c.,
dell’art. 1224 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, ex art. 360 n. 5) c.p.c., al riguardo».
4. — Dal canto suo, il controricorrente, contestando
l’ammissibilità dei motivi di ricorso incentrati sul vizio previsto dall’art.
360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo non più applicabile in virtù della
riforma ex d.l. 83/12 e 1. 134/12: quanto ai primi due motivi, ricorda di
avere da subito intentato il giudizio nei confronti della sua ex cliente
nelle forme ordinarie a cognizione piena e non in quelle previste dagli
artt. 28 a 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, oltretutto iniziando
l’azione in data 31.7.08 e conseguendo la condanna in primo grado dal
tribunale di Bolzano — sez. dist. di Merano fin dal 4.10.10 e quindi in
tempo di gran lunga anteriore all’entrata in vigore delle norme del
d.lgs. 150/11 invocato ex adverso; quanto al terzo motivo, si duole del
difetto di autosufficienza del ricorso e comunque ribatte avere la corte
territoriale in modo pieno ed esauriente esaminato tutto il materiale
probatorio, oltretutto con valutazione in fatto non censurabile in sede
di legittimità; del quarto motivo lamenta l’inammissibilità per difetto di
autosufficienza e per genericità, ma si duole pure della sua
infondatezza, avendo comunque esso originario attore assolto ogni
tic. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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c.p.c., in relazione all’asserita mancanza di specificità delle

onere probatorio su di lui incombente; del quinto motivo, eccepita la
non autosufficienza e la non novità della questione, adduce
l’infondatezza, per riferirsi la norma invocata al procedimento speciale.
5. — Deve premettersi che alla fattispecie si applica ratione
temporis, essendo stata la gravata sentenza pubblicata in periodo

risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. con modif. dalla 1. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in
forza della disciplina transitoria, di cui al co. 3 del medesimo art. 54
cit.): pertanto, il motivo di cassazione ai sensi di tale norma deve
riguardare espressamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Ora, alla stregua di Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881
(che prosegue sulla linea interpretativa inaugurata da Cass. Sez. Un., 7
aprile 2014, n. 8053, alla quale ultima ha già dato applicazione Cass. 9
giugno 2014, n. 12928):
a) la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta
con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente
l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce
dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in
sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale
denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza
della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce,
con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella
Ric. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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successivo al dì 11.9.12, il testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.,

”mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra
affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”;
b) il nuovo testo del n. 5) dell’art. dell’art. 360 cod. proc. civ.

esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso
della controversia);
c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante
in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie;
d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle
previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – il “fatto storico”, il cui esame
sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti
l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto
sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto
stesso.
6. — Può pertanto prescindersi dai seri dubbi sul difetto di
autosufficienza del ricorso, venendo fin d’ora in rilievo
l’inammissibilità, dovuta al riferimento ad un vizio di cassazione non
più previsto dall’ordinamento ed all’inestricabile commistione con altri
vizi, dei motivi che si fondano in tutto o in parte sul n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ., nel testo non più applicabile
Ric. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-5-

ratione ternporis:

cioè il

introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso

secondo, il terzo ed il quinto: poiché per nessuna delle relative
questioni nemmeno si prospettano le omissioni con le connotazioni di
cui sub 4.
7. — Sono poi — anche in tal caso a voler prescindere dagli
importanti dubbi sul rispetto dei requisiti di contenuto-forma del

primo motivo, essendo invocata una normativa inapplicabile non solo

ratione temporis, ma neppure ratione materiae, visto che è pacifico avere il
Linser dato corso ad un’azione ordinaria nei confronti della sua cliente,
senza avvalersi del procedimento speciale; il quarto motivo, perché
nessuna viziata individuazione della parte onerata, la sola a rilevare ai
sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod.
civ., si ha nella gravata sentenza, mirando la censura piuttosto ad una
riconsiderazione delle valutazioni e dei giudizi nel merito della
congruità ed idoneità della prova in ordine alle singole pretese, che non
è più consentita, se non nei ristrettissimi limiti ricordati sub 4.
8. — Del ricorso va quindi proposto — inammissibili tre motivi ed
infondati gli altri due — il rigetto, con applicazione (in difetto, sul
punto, di ogni discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), dell’art.
13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.».
Motivi della decisione

5

2. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti

sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma la
ricorrente ha depositato memoria.
§ 3. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
Ric. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
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ricorso ai sensi dei nn. 3 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. — infondati: il

conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

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3.1. Infatti, non solo le conclusioni stesse sono condivisibili

alla stregua dell’innovato sistema di controllo sui vizi motivazionali
come disegnato dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (ed

richiamata al

5

5 della relazione, totalmente ignorata dalla memoria),

ma oltretutto deve rilevarsi che il ricorso presenta non emendabili vizi
di contenuto-forma, solo accennati nella relazione, ma invece del tutto
preliminari e dirimenti, anche quanto alla lamentata mancata espressa
presa di posizione su di uno dei profili del quinto motivo.

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3.2. Invero, per la persistente validità del principio di

autosufficienza del ricorso (per tutte e tra le innumerevoli: Cass., ord.
26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1
febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre
2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n.
11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n.
17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31
luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014,
nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n.
2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo;
Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass.
30 gennaio 2014, n. 2072), per consentire a questa Corte di legittimità
di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso
si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei
documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si
articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi
argomentativi sulle seconde: cosa che, con tutta evidenza ed alla
stregua del tenore testuale del ricorso, non si riscontra nella fattispecie,
Ric. 2014 n. 03211 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-7-

alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte,

per l’estrema genericità delle contestazioni.
§ 4. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese
del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
§ 5. — Deve, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1 quater

1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi
o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice
dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la
definisce, a dare atto — senza ulteriori valutazioni discrezionali — della
sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte
dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la Dal Col srl, in pers. del
leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore del controricorrente, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella
misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 10 giugno 2015

del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della

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