Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21154-2012 proposto da:

M.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO PACELLI 24, presso lo studio dell’avvocato LUCA

MACRI’, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MASSIDDA,

FRANCESCO STARA;

– ricorrente –

contro

C.T., C.N., C.F., CO.TE.,

C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIORGIO SOLETTA;

– controricorrenti –

e contro

C.G.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 190/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato Mocci Ernesto con delega orale dell’avv. Soletta

Giorgio difensore dei controricorrenti che chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 325/2007, dichiarò inammissibile la domanda principale e rigettò quella subordinata avanzate da M.M.A..

Il predetto, proprietario di uno stacco di terreno, che assumeva intercluso, aveva chiesto, in via principale, costituirsi servitù di passaggio ex art. 1054 c.c., su una strada vicinale pubblica, che univa la provinciale (OMISSIS) alla cantoniera (OMISSIS); in via subordinata, ricorrendone i presupposti, farsi luogo a servitù di passaggio coattiva e a tale ultimo riguardo, aveva individuato quale tracciato più conveniente quello che faceva capo alla strada provinciale (OMISSIS).

La Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 27 giugno 2012, dopo aver ritenuto ammissibili la domanda concernente la strada vicinale e quella riguardante la costituzione servitù coattiva, tuttavia, rigettò entrambe le pretese.

La prima, in quanto l’appellante pur avendo legittimamente modificato la propria domanda in corso di causa, non aveva dimostrato di aver concorso (e per lui i suoi danti causa) alla costituzione della predetta strada, da reputarsi formata ex collatione privatorum agrorum. La seconda, per aver chiesto accesso da un percorso giudicato non essere il più conveniente, quanto agli interessi dei fondi da sottomettere, che a quello stesso del richiedente, chiamato ad una spesa eccessiva; percorso, tra l’altro, ben più lungo di altri possibili.

Avverso quest’ultima determinazione il M. propone ricorso per cassazione corredato da quattro motivi di doglianza.

Resistono con controricorso C.T., C.N., C.A., C.F., Co.Te.. All’approssimarsi dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112, c.p.c., in correlazione con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte di merito aveva errato, secondo la prospettazione del ricorrente, a non tener conto della domanda del medesimo, espressa all’udienza del 20 maggio 2011, con la quale aveva chiesto dichiararsi il diritto di poter transitare, senza limitazione alcuna, sulla strada vicinale pubblica che partendo dalla SS 129 ((OMISSIS)) si snoda sui mappali (OMISSIS) (certificato del Comune di Illorai del 9/3/2011, doc. 12 indice attoreo). Domanda difforme rispetto a quella precisata all’udienza del 9/5/2000, che recitava: “dichiarare il M.M. proprietario pro indiviso della strada vicinale che, snodandosi lungo i mappali (OMISSIS) del Comune di Illorai, colga la provinciale (OMISSIS) alla prov. (OMISSIS)”. Conclude il M. affermando che “accertato che ha omesso di pronunciarsi sulla domanda sottoposta al suo esame come precisata all’udienza del 20 maggio 2011 e che, al contrario, ritenendo che l’appellante avesse chiesto il riconoscimento del diritto di proprietà della vicinale, il Giudice d’appello” così gli aveva negato un bene (la strada vicinale) che egli, invece, non aveva chiesto.

Il secondo motivo illustra la violazione dell’art. 115 c.p.c., tuttavia richiamandosi anche l’art. 360, comma 1, n. 5 del medesimo codice. Per il M. la Corte locale era incorsa in errore avendo ritenuto che il percorso vicinale avesse natura privata e pertanto fosse onere del ricorrente dimostrarne la comproprietà. Invece, siccome certificato dalla competente autorità comunale, il predetto percorso aveva natura pubblica ed era fruibile da “tutti i cittadini che avevano o che hanno necessità di percorrerl(a) lo facevano e lo fanno uti cives”. Di conseguenza il Giudice d’appello, oltre ad aver violato il predetto art. 115 c.c., non avevo tenuto conto degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c..

Gli esposti primi due motivi, unitariamente scrutinati, in ragione della radice comune della dèfaillance argomentativa, appaiono fondati.

A prescindere dallo scarso nitore della ricostruzione dei fatti salienti di causa (sia nella sentenza, che nel ricorso) appare ben percepibile l’evidenziata omessa presa in considerazione della non marginale innovazione delle conclusioni del M., che, per un verso, si è concretizzata in una violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi negata tutela ad un diritto che la parte aveva cessato di pretendere e, per contro, ignorato la domanda diretta a rivendicare il diritto di transito su strada vicinale pubblica, disancorato dalla previa compartecipazione al costo di realizzazione.

Del pari apprezzabile deve ritenersi la violazione di legge e l’omissione motivazionale contestata col secondo motivo, stante che la sentenza gravata non ha preso in alcuna considerazione la certificazione indicata.

Con il motivo successivo viene rappresentato vizio motivazionale su un fatto controverso e decisivo, nonchè violazione, ancora una volta, degli artt. 115 c.p.c. e artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., nonchè dell’art. 1100 stesso codice.

La Corte territoriale aveva respinto una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di comproprietà al ricorrente sul percorso della predetta strada agraria ritenendo erroneamente che quest’ultimo non avesse dato prova che i propri danti causa avevano concorso alla formazione della strada vicinale. Per contro, dall’esame dei titoli constava il contrario.

La censura è infondata.

Il ricorrente, attraverso l’evocazione di circostanze fattuali che questa Corte non è in grado di verificare (lesione del principio di autosufficienza) e, peraltro, esposte in forma largamente involuta, al di là dello schermo formale della richiamata violazione di legge, insta per una rivisitazione motivazionale in questa sede non ammessa, senza smentire il decisivo argomento del mancato concorso alla spesa per la costituzione della strada.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso decisivo, per avere la Corte di Sassari rigettato la subordinata domanda diretta ad ottenere il ripristino della preesistente servitù di passaggio, con motivazione non condivisibile, secondo la quale altro percorso sarebbe stato più breve e meno oneroso. Gli errori, a parere del ricorrente, erano plurimi: i Giudici non avevano tenuto conto della via agraria, pur avendone constatato la sussistenza; avevano omesso di prendere in considerazione la certificazione, datata 9 marzo 2001, proveniente dal Comune di Illorai.

Anche quest’ultimo motivo deve essere disatteso, implicando il suo accoglimento l’adesione alla ricostruzione fattuale della parte, priva di autosufficienza e, comunque, incentrata su apprezzamenti valutativi di merito e, nel resto, ripetitiva di circostanze e valutazioni già enunciate nei primi due motivi.

In definitiva s’impone la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai primi due motivi, con rinvio sul punto, per nuovo esame che sottoponga a vaglio gli evidenziati profili.

PQM

 

Accoglie i primi due motivi; rigetta gli altri; cassa e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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