Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso l’avvocato VITALIANO

MAURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMICONI

VITALIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TECNIMONT ITALIA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), oggi T.C.M.

S.R.L., in persona del Curatore dott. C.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 14 5, presso l’avvocato PETRARCHINI FABRIZIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato BARTOLLINI ALVARO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. BARTOLLINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione 25 novembre 1999, la curatela del fallimento Tecnimont Italia s.r.l. chiese la revoca del contratto di affitto agrario, stipulato il giorno 1 dicembre 1994, con il quale la società successivamente dichiarata fallita aveva dato terreni e fabbricati in affitto alla signora L.S..

2. Il Tribunale di Terni accolse la domanda, e contro la sentenza la signora L. propose appello, che fu respinto dalla Corte d’appello di Perugina con sentenza 8 novembre 2004. Nell’esaminare i motivi di gravame la corte considerò che: – la competenza a conoscere della domanda di revoca era del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata agraria; – la revocatoria ordinaria già promossa da una banca in ordine al conferimento in società dello stesso bene, oggetto del contratto per cui è causa, accolta con sentenza del 1992 passata in giudicato, non aveva privato la curatela fallimentare della legittimazione ad agire a sua volta per la revoca del contratto di affitto stipulato dalla società con la L.; – la prova testimoniale di cui l’appellante aveva chiesto l’ammissione, e che era diretta a provare l’anteriorità almeno di un anno del contratto di affitto rispetto alla data del contratto scritto, al fine di dimostrare l’avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione, era inammissibile a norma dell’art. 2722 c.c..

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la parte soccombente, con atto notificato il 5 dicembre 2005, affidato a quattro motivi. Il fallimento resiste con controricorso notificato in data 1 marzo 2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Va premesso che il controricorso, notificato a oltre un anno di distanza dalla notifica del ricorso, è tardivo e inammissibile.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura l’affermazione dell’inammissibilità della prova testimoniale a norma dell’art. 2722 c.c. Si deduce che la prova tendeva a contrastare non già il contenuto precettivo del contratto, ma solo l’accertamento del fatto storico costituito dall’inizio del rapporto, tramutatosi in seguito in contratto formale.

5.1. L’omessa riproduzione nel ricorso del capitolato di prova, precludendo alla corte la possibilità di conoscerne il contenuto e di apprezzare la fondatezza della censura, rende il motivo inammissibile.

6. Con il secondo motivo si censura per violazione di norme di diritto l’affermazione che la curatela fallimentare non era priva della legittimazione all’azione, sebbene il conferimento in società dei beni, che costituiscono l’oggetto del contratto d’affitto da revocare, fosse stato revocato su domanda di un istituto di credito, con sentenza del 1992, passata in cosa giudicata.

6.1. Il motivo è infondato. E’ noto che l’azione revocatoria ordinaria non ha effetti restitutori, ma comporta esclusivamente l’inefficacia dell’atto revocato nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria. Pertanto, a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria ordinaria da parte di una banca, prima del fallimento della società, il conferimento nella medesima società del bene di cui si discute non è stato posto nel nulla, ma è divenuto inefficace per il creditore revocante, a tutela del quale, esclusivamente, l’inefficacia può essere fatta valere, mentre l’alienante debitore non è legittimato a far valere nel proprio interesse un atto da lui compiuto in pregiudizio del suo creditore.

Tanto basta ad affermare la vigenza – anche nella fattispecie in esame – della regola generale posta dalla L. Fall., art. 43, per la quale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, dovendosi ritenere compreso nella massa attiva anche un bene il cui acquisto da parte della società, a quel tempo in bonis, sia stato revocato, dal creditore dell’alienante, prima della dichiarazione di fallimento.

Ciò che il ricorso adombra, in realtà, è esclusivamente un problema di interesse ad agire, che potrebbe escludersi nel caso in cui le ragioni – ipoteticamente tuttora insoddisfatte – del creditore revocante esaurissero la capienza dei beni revocati. Si tratta tuttavia di questione del tutto distinta, e che in causa non è stata in alcun modo trattata.

7. Con il terzo motivo si censura l’affermazione della competenza del tribunale fallimentare, in luogo di quella delle sezioni specializzate agrarie.

7.1. Anche questo motivo è infondato. Questa corte ha già avuto occasione di affrontare il punto, chiarendo che la domanda di revoca di un contratto di affitto agrario L. Fall., ex art. 67, proposta dal curatore del fallimento del concedente, appartiene alla competenza funzionale del tribunale fallimentare e non a quella della sezione specializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza (altrettanto funzionale) della detta sezione specializzata (Cass. 2 agosto 2002 n. 11637).

8. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del contraddittorio, avendo il tribunale utilizzato per la decisione una consulenza tecnica che era stata assunta in sede fallimentare, e quindi senza contraddittorio con l’odierna ricorrente.

8.1. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata non è fatta alcuna menzione della consulenza, sicchè ancor meno si accenna a una doglianza dell’appellante di violazione del contraddittorio per l’utilizzazione della relazione di consulenza. La questione è inammissibilmente sollevata per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Stante la dichiarata nullità del controricorso non vi sono spese del giudizio da liquidare a favore della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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