Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15247 del 12/06/2018

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15247 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 26893/2014 proposto da:
A.A.
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 12/06/2018

B.B.
-controricorrente –

Comune di Palomonte;
– intimato avverso la sentenza n. 574/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 574/213, – pronunciata
in giudizio promosso da B.B., proprietario di un
fabbricato rurale danneggiato dal terremoto del 1980, per sentire
condannare al risarcimento dei danni subiti, pari a £ 193.239.400, in
conseguenza della mancata concessione di un contributo per la
ricostruzione ai sensi della 1.219/1981, in solido, il Comune di
Palomonte e l’allora Sindaco del Comune, A.A., Presidente
della Commissione istituita ai sensi della legge 219/1981, a seguito
della pronuncia di condanna, passata in giudicato, del A.A. per il
reato di falso di cui all’art.479 c.p. (in riferimento ad un verbale della
Commissione del 1989, nel quale si era espresso parere, vincolante,
negativo rispetto all’erogazione del contributo per la ricostruzione ex
1.219/1981, essendosi dato atto di una divergenza, insussistente, tra
due atti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 1986 ed
un atto di notorietà del 1988, relativi all’uso abitativo dell’immobile di
2

contro

proprietà B.B., documenti prodotti da quest’ultimo a supporto
della richiesta di contributo), – ha confermato, sia pure con diversa
motivazione, rigettando sia il gravame principale del Comune sia
quello incidentale del Cascia lo, la decisione di primo grado, che aveva
accolto la domanda attrice, condannando i convenuti, in solido, al
pagamento, a titolo risarcitorio, di importo dato dalla sommatoria del

dell’immobile non ristrutturato.
Avverso la suddetta decisione, A.A. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.B.
(che resiste con controricorso) e del Comune di Palomonte (che non
svolge attività difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14 1.219/1981 e succ.
mod. e int., 3 I. 19/1984 e 2043 c.c., non avendo la Corte d’appello
accertato se effettivamente il fatto illecito, acclarato come tale da
giudicato penale, avesse o meno arrecato pregiudizio al B.B.,
atteso che la Commissione di cui alla 1.219/1981 non avrebbe in ogni
caso potuto esprimere, alla data dell’illecito posto in essere dal A.A.,
parere favorevole all’erogazione del contributo, in violazione della
strumentazione urbanistica all’epoca vigente nel Comune.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, poi , la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.115 c.p.c. e della legge
n.1902/1952, non avendo la Corte d’appello compreso il significato
della documentazione prodotta, dalla quale emergeva il contrasto tra
il progetto presentato dal B.B. e le previsioni del nuovo P.R.G.,
adottato con delibera del Consilio Comunale del gennaio 1988,
approvata dal CO.RE.CO . (implicante la destinazione urbanistica della
zona, ove il B.B. intendeva ricostruire il suo immobile, a

contributo non riscosso e del danno da mancata utilizzazione

«costruzione di impianti sportivi»), seppure non rilevato nella seduta
del 1989 (a riprova «della buona fede del A.A.») e che, solo dopo il
decorso del quinquennio previsto dalle norme obbligatore di
salvaguardia di cui alla 1.1902/1952 (nel quale è sospesa qualunque
determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto
con il P.R.G., in pendenza della sua approvazione), era stato possibile

B.B., nella successiva seduta del settembre 1993.
2. Le due censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse,
sono infondate.
La Corte d’appello di Salerno, premessa la necessità, difformemente
da quanto ritenuto in primo grado, di accertare, a seguito di giudicato
penale di condanna generica al risarcimento del danno, implicante
«semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a
produrre conseguenze dannose e pregiudizievoli», la fondatezza della
pretesa risarcitoria, anche con riguardo al nesso eziologico tra la
condotta accertata in sede penale ed il danno lamentato, ha osservato
che: 1) ai sensi dell’art.14 1.214/1981, vi è un’incidenza diretta del
parere favorevole espresso dall’apposita commissione sulla «nascita
del diritto al contributo», stante la previsione normativa circa la
formazione del silenzio-assenso, in ipotesi di mancata pronuncia del
Sindaco entro 15 giorni dal parere favorevole della commissione; 2)
nella specie, la Commissione, istituita ex L.219/1981, non espresse
parere favorevole, segnalando la necessità di

«acquisire ulteriori

elementi» sulla destinazione d’uso dell’immobile, «proprio a causa dei
rilievi formulati da Paris’. Manlio» – condotta, questa, penalmente
sanzionata in relazione al reato di falso ideologico in atto pubblico -,
sospendendo l’esame della pratica; 3) il B.B. non risultava avere
ancora riscosso il predetto contributo; 4) la Commissione, nella
successiva seduta del 21/9/1993, aveva espresso parere favorevole

4

per la Commissione esprimere parere favorevole alla pratica del

in ordine alla richiesta di contributo avanzata dal B.B., cosicché
doveva ritenersi che dette condizioni – per esprimere parere
favorevole – sussistessero già alla data della seduta del 1989, anche
perché «alcun contrasto tra l’intervento edilizio oggetto del contributo

e lo strumento urbanistico» era stato rilevato dalla Commissione, nella
seduta del 1989 ed in successiva seduta del 1992, e tutto l’iter

successivamente dalla commissione» erano «collegati anch’essi ai
rilievi mossi da A.A. nella seduta del settembre 1989» e la
tardiva produzione documentale di cui alla 1.32/1992 involgeva
l’applicazione di normativa non ancora in vigore all’epoca della seduta
del 1989.
Dalla sentenza di questa Corte, Sezione Penale n. 11230/2000, che
ha respinto il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte
d’appello di Napoli, di condanna del A.A. per il reato di falso
ideologico in atto pubblico, risulta che la discrepanza tra i due atti
riferibili all’attuale controricorrente, asserita dal A.A. nella seduta
della Commissione ex 1.219/1981, era insussistente, in quanto’
B.B. aveva attestato

«l’uso abitativo stabile»

dell’immobile di sua proprietà sia nella dichiarazione sostitutiva sia
nell’atto notorio, mentre l’atto notorio in cui si attestava l’uso

«saltuario» – rilasciato da altro soggetto, tale «B.B.»
– «non poteva essere stato confuso con quello rilasciato da B.B.», riguardando, tra l’altro, i due atti, porzioni immobiliari
diverse e a pratiche distinte, con conseguente sussistenza del dolo
dell’imputato.
Questa Corte (Cass. 7695/2008; Cass. 2403/2009; Cass.2127/1998;
Cass.9261/1994) ha, in effetti, più volte ribadito che «la condanna

generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale,
pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritta

amministrativo della pratica evidenziava che «i chiarimenti richiesti

alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine
in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando
soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto
dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo
ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione
del “quantum” la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un
cosicché «ogni

ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza
penale inerente alla concreta sussistenza ed all’entità del danno non
può attingere alla dignità di giudicato, e non esonera il danneggiato
dall’onere della prova della esistenza del nesso di causalità tra l’evento
ed il danno in sede di giudizio civile di liquidazione del “quantum”»
(Cass. 2127/1998). In sostanza, qualora il giudice penale limiti la sua
decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la
sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile
demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello
stesso di escludere l’esistenza del danno risarcibile o il suo
collegamento causale all’illecito, ove la parte interessata non fornisca
in concreto le relative prove.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Ora, ai sensi dell’art.9 1.219/1981, nel testo vigente ratione temporis
(al dicembre 1989), per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte
o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del
febbraio 1981, destinate «ad uso di abitazione», ai soggetti che
risultavano titolari del diritte di proprietà alla data del sisma, è prevista
l’assegnazione, per quanto qui interessa, (ipotesi a), limitatamente ad
una sola unità immobiliare, di un contributo in conto capitale pari
all’intera spesa necessaria per la ricostruzione, con riferimento «alla
superficie utile abitabile dell’unità immobiliare distrutta o da demolire
e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero,

danno collegato eziologicamente all’evento illecito»,

qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle
esigenze abitative del prop -ietario e del suo nucleo familiare – che
occupava stabilmente o abitualmente l’unità immobiliare alla data del
sisma – alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di
un alloggio adeguato a dette esigenze abitative».

Il successivo art.14

stabilisce che: 1) i contributi di cui all’art.9 sono

«concessi,

provvedimento del sindaco, su domanda dell’interessato, previo
parere delle commissioni»,

istituite appositamente, composte da

quattro membri, di cui almeno due tecnici, e presiedute dal sindaco o
suo delegato, e che sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente
legge la commissione ediliza; 2) in deroga all’art. 18 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, per gli interventi in oggetto, non è richiesta
l’autorizzazione preventiva all’esecuzione dei lavori; 3) entro sessanta
giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni
esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla
determinazione del relativo contributo, ai sensi del d.l. 19/1984, conv.
con modificazioni da L.80/1984; 4) il sindaco deve pronunciarsi,
sull’accoglimento della domanda di concessione ad edificare, entro
quindici giorni dal parere della commissione e la domanda di
autorizzazione ad edificare si intende accolta, qualora il sindaco non
si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione,
potendo il richiedente dar corso ai lavori, dandone comunicazione al
sindaco.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 1082/1991, ove si è affermata
la giurisdizione del giudice ordinario in tali controversie, vertenti su
diritti soggettivi) hanno da tempo chiarito che, da un lato, l’attività
della pubblica amministrazione nella determinazione e nella
concessione dei contributi «è totalmente vincolata», nel senso che,
accertata la ricorrenza in concreto di una definita situazione,

«il

>

unitamente all’autorizzazione o alla concessione ad edificare, con

trattamento giuridico della fattispecie consegue all’applicazione dei
criteri al riguardo rigorosamente predisposti dalla legge»,

e che,

dall’altro, «siffatti vincoli imposti ai pubblici poteri sono funzionali – sia

pure nel quadro globale dell’ovvio perseguimento di finalità di pubblico
interesse – alla diretta tutela delle posizioni dei singoli soggetti
danneggiati». Rispetto a tale conclusione è stata ritenuta ininfluente

modificazione da 1.80/1984, la Commissione comunale debba
esprimere anche il parere «sulla compatibilità urbanistica, delle opere

di ricostruzione o di riparazione» (parere non vincolante, rispetto al
quale il sindaco può motivare il proprio eventuale dissenso, essendo
vincolante solo

il

parere espresso dalla Commissione sulla

determinazione del contributo), trattandosi di due attività diverse
svolte dalla P.A., sia pure nel medesimo contesto, «finalizzate, l’una

alla tutela immediata e diretta degli interessi dei singoli cittadini colpiti
da una calamità naturale e l’altra al coordinamento del ripristino del
patrimonio immobiliare danneggiato con il più congruo e razionale
assetto urbanistico del territorio».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. V, 25/07/2014, n.
3959, ha, al riguardo, evidenziato che

«la circostanza che il

provvedimento di riconoscimento e quantificazione del contributo
contemplato dalla I. 14 maggio 1981 n. 219, in favore dei proprietari
di immobili danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981, contenga anche un provvedimento di autorizzazione o
concessione edilizia non incide sull’autonomia delle due diverse
situazioni giuridiche, le quali concernono distinte attività della p.a.
(ancorché esercitate in un unico contesto, l’una riguardante
direttamente la posizione del cittadino – proprietario colpito dal sisma;
l’altra concernente il coordinamento del ripristino del patrimonio
edilizio danneggiato) e sono oggetto di due altrettanto differenti
g

la circostanza che, ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 19 del 1984, conv. con

tutele, la prima riservata alla cognizione del g.o., trattandosi di attività
assolutamente vincolata ai presupposti stabiliti direttamente dalla
legge; la seconda, concernente il rilascio o meno della
autorizzazione/concessione edilizia, appartenente alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo».
Nella specie, oggetto del giudizio è unicamente la domanda di

danneggiato dal terremoto del 1980, per effetto del mancato
riconoscimento e determinazione del contributo spettante ex
1.219/1981, nella seduta della Commissione istituita ex 1.219/1981 del
1989, in conseguenza del comportamento illecito, accertato con
giudicato penale, posto in essere dal A.A., all’epoca Sindaco
del Comune di Palomonte ed anche Presidente della Commissione in.
questione, che aveva determinato la sospensione della legittima
richiesta di contributo per la ricostruzione, avanzata dall’odierno
controricorrente.
La Corte d’appello, con ragionamento congruo ed esaustivo, ha
ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la condotta penalmente
rilevante (falso ideologico in atto pubblico) del A.A. ed il danno patito
dal B.B., che si è visto determinare il contributo soltanto nel 1993
(non ancora erogato, peraltro, come accertato dalla Corte d’appello),
in quanto ha accertato che l’unico ed esclusivo motivo, che ha indotto
la Commissione istituita ex 1.219/1981 alla sospensione della pratica
volta all’ottenimento del contributo richiesto dal B.B., risultante
dalla documentazione in atti, è stato l’illecito penale posto in essere
dal A.A.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

9

risarcimento del danno, subito da proprietario di immobile

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle
spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi,
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori
di legge.

ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’importo a titolo di contribilto unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2018.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della

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